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Novità fiscali

Il decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 286/2006, ha introdotto novità importanti soprattutto in materia di successione sotto il profilo fiscale. Il provvedimento in esame, in particolare, ha ripristinato le imposte di successione e ha rimodulato i valori delle aliquote con cui esse vanno applicate. L’art. 5, comma 6, in particolare, ha rivalutato nella misura del 40% il moltiplicatore catastale per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, scuole, uffici pubblici ecc.), mentre l’art. 6 ha modificato notevolmente le disposizioni in materia di imposta ipotecaria, catastale e di registro in relazione, per quanto è qui d’interesse, alle dichiarazioni di successione. Per quanto riguarda quest’ultime, devono essere presentate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro 6 mesi dalla data di apertura della successione. Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 346/1990 (cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di successione sono i chiamati all'eredità ed i legatari (ovvero i loro rappresentanti legali), gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti e, infine, gli esecutori testamentari.

Per quanto concerne il ripristino dell’imposta di successione, che si applica alle successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006 ( data di entrata in vigore del D.L. n. 262/2006), al realizzarsi di un qualsiasi trasferimento di beni mortis causa, scatta l'imposta de quo, la quale è applicata con aliquote diverse a seconda della categoria (determinata in base all’esistenza o meno di parentela, in linea retta ovvero collaterale, e in base al grado della parentela) cui appartiene il beneficiario (erede o legatario) del trasferimento. Dal complesso delle norme applicabili si desume che, a prescindere dalla circostanza che il bene sia mobile o immobile, in presenza di un trasferimento per causa di morte, l’imposta di successione non trova applicazione esclusivamente in caso di trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta il cui valore complessivo netto, per ogni erede, non superi 1 milione di euro (calcolando tale franchigia in capo ad ogni beneficiario).

In conclusione, è bene precisare che, mentre l’art. 3 del D. Lgs. n. 346/1990 indica alcune categorie di trasferimenti che non sono soggetti all’imposta, vengono, al contrario, ricomprese tra le operazioni assoggettate anche la costituzione di diritti reali di godimento (ad es. usufrutto, uso ed abitazione), la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.

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