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L'invalidità del testamento

Le successioni ereditarie

Quando vi è invalidità del testamento e si produce la nullità o annullabilità dello stesso. Distinzione tra invalidità, inefficacia ed inesistenza

Invalidità, inefficacia e inesistenza del testamento

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Sussiste, anche in ambito testamentario, la distinzione tra invalidità, inefficacia ed inesistenza.

L'invalidità della scheda testamentaria si produce allorquando sussista un vizio tale da produrne la nullità o l'annullabilità: esse possono avere carattere formale o sostanziale. 

Casi di nullità o annullabilità del testamento

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Il testamento olografo è nullo quando mancano i requisiti del testamento olografo, indicati nell'art. 606 c.c. (autografia e sottoscrizione) ed è annullabile nel caso in cui sia carente del requisito della data. 

Il testamento pubblico è nullo quando manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione del testatore e/o del notaio: per altri problemi formali esso può essere annullato su istanza di chiunque vi abbia interesse. 

Per il testamento segreto, a differenza degli altri testamenti, il legislatore ha disposto di un'ipotesi di conversione in testamento olografo qualora difetti di qualche elemento ma contenga i requisiti del testamento olografo.

La nullità del testamento

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Le nullità sostanziali sono le ipotesi in cui le disposizioni testamentarie hanno un contenuto contrario alla legge. Si pensi all'ipotesi dei patti successori, alla sostituzione fedecommissaria nelle ipotesi non previste dal legislatore, ai testamenti reciproci o congiuntivi, legati rimessi al mero arbitrio del terzo, disposizione con contenuto illecito (ad esempio è ritenuto nullo, in quanto coercitivo del diritto di autodeterminazione, il lascito sottoposto alla condizione di matrimonio). Inoltre, si ritengono applicabili anche alle disposizioni mortis causa gli artt. 1418-1419 c.c. con la conseguenza che, nel caso in cui una disposizione testamentaria sia nulla, questa non rende nulla l'intera scheda testamentaria.

L'annullabilità del testamento

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Il testamento può essere annullabile anche nel caso in cui il testatore non fosse capace di disporre per testamento (l'art. 591 c.c. dispone che sono incapaci di testare i minorenni, gli interdetti ed i soggetti che, per qualsiasi causa, siano stati incapaci di intendere e di volere al momento della testamenti factio) e per vizi della volontà (come, ad esempio, la captazione testamentaria).

L'azione per l'accertamento dell'annullabilità del testamento

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L'azione volta all'accertamento dell'annullabilità del testamento si prescrive in cinque anni. 

Da quale momento?

  • per l'annullabilità conseguente all'incapacità di testare, il dies a quo coincide con l'esecuzione delle disposizioni testamentarie;

  • per i vizi della volontà, invece, dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto che ha dato origine al vizio (errore, violenza o dolo).

La conferma espressa o tacita

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Le disposizioni nulle possono essere confermate. L'art. 590 c.c. dispone, però, che la nullità delle disposizioni testamentarie non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia comunque confermato la disposizione (conferma espressa) o ne abbia dato, volontariamente, esecuzione (conferma tacita). 

Si ritiene che la conferma espressa della disposizione nulla debba, in analogia all'art. 1444 c.c., essere un atto formale che contenga, oltre alla menzione della disposizione invalida, la menzione del vizio e della volontà di convalidare.

Non possono essere sanate le disposizioni contrarie all'ordine pubblico.