Cenni sulle azioni a tutela dell’eredita’
Una delle azioni più frequentemente esercitate in materia successoria è l’azione di riduzione (cfr. art. 553 c.c.). Essa consiste nella domanda giudiziale volta a garantire il rispetto delle quote di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre. Soggetti legittimati a esperirla sono, oltre al legittimario leso o addirittura escluso (fatti salvi i casi di indegnità), anche l'erede e l'avente causa del legittimario.
Altra tutela giurisdizionale fondamentale è l’azione di petizione dell'eredità, prevista dall'art. 533 c.c.. L’erede, dopo l’accettazione formale dell’eredità stessa, esercita quest’azione quando un'altra persona ha il possesso dei beni ereditari, in tutto o in parte, a titolo ereditario o senza alcun titolo e il fine è quello di ottenere la restituzione degli stessi e, al contempo, il riconoscimento della qualità di erede dell’attore medesimo. Tale azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni.
E’ bene precisare, comunque, che, oltre a queste forme di tutela del tutto peculiari, l’erede ha a disposizione anche altre azioni, quali quelle possessorie, quelle cautelari e quelle che eventualmente spettavano al de cuius a salvaguardia di singoli diritti costituenti l’asse ereditario (si pensi, al proposito, alle azioni derivanti al compratore a seguito di un contratto di compravendita).
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