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L'apertura della successione

Stabilire quali siano il tempo e il luogo della successione è fondamentale. Ecco cosa si intende per morte e qual è l'ultimo domicilio del defunto
Le successioni ereditarie

L'articolo 456 del codice civile stabilisce che "la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto".

Tale norma disciplina l'apertura della successione nella dimensione temporale e spaziale, fornendo delle informazioni che sono di primaria importanza sotto molteplici aspetti.

La rilevanza dell'apertura della successione

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Il momento di apertura della successione, ad esempio, è fondamentale per stabilire quale sia il termine prescrizionale per l'accettazione dell'eredità, in capo a chi sussista la capacità di succedere e quali siano il valore dei beni ai fini della collazione o della determinazione della quota disponibile, il Tribunale competente a conservare il registro delle successioni e il foro competente per l'actio interrogatoria e per le cause ereditarie.

A tale ultimo proposito, appare interessante evidenziare che la Suprema Corte, in diverse pronunce (tra le quali la sentenza numero 18560/2013) ha affermato che la competenza per territorio delle cause ereditarie deve essere stabilita nel luogo di apertura della successione, individuato nel luogo nel quale il de cuius aveva il centro dei propri interessi, prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva dello stesso in un certo luogo.

L'apertura della successione: il concetto di morte

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Agli effetti dell'apertura della successione, il momento della morte viene individuato nel momento in cui avviene la cessazione irreversibile delle funzioni dell'encefalo (L. 29 dicembre 1993, n. 578), al fine di consentire l'espianto degli organi. La legge ha quindi aderito a quell'impostazione scientifica secondo la quale il concetto di morte deve essere inteso come la morte cerebrale. Diversamente, la legge sui trapianti (L. 02.12.1975, n. 644) prevedeva due diversi metodi di accertamento: il metodo diretto detto "elettroencefalografico" ed il metodo indiretto nominato "elettrocardiografico".

L'apertura della successione: il luogo dell'ultimo domicilio del defunto

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Per quanto riguarda, invece, il luogo dell'ultimo domicilio del defunto, lo stesso non deve essere confuso con il luogo in cui avviene il decesso: per domicilio si intende il luogo in cui la persona aveva concentrato la generalità dei suoi interessi economici, morali, sociali e familiari.

Eredità: i vocati e delati

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All'apertura della successione, i soggetti che per testamento o per legge verranno alla successione sono definiti dal legislatore, in modo ampio, come "chiamati".

All'interno della categoria dei "chiamati" alla successione devono però essere individuate due sottocategorie: i vocati e i delati.

Un soggetto è vocato alla successione quando è designato per legge o per testamento alla successione, ma non ha ancora maturato la facoltà di accettare o rinunziare. Ne sono un esempio l'erede sotto condizione sospensiva, il legittimario preterito, i rappresentanti dei nascituri, i chiamati ulteriori. Essi, sebbene non possano accettare l'eredità, sono tutelati dall'ordinamento con un'aspettativa di delazione che si concreta nei diritti di: nominare un curatore dell'eredità giacente (ex art. 528 c.c.), richiedere l'apposizione e la rimozione dei sigilli (artt. 753 e 763 c.p.c.), richiedere la formazione dell'inventario (art. 769 c.p.c.).

I delati alla successione, invece, sono i soggetti che oltre ad essere vocati alla successione hanno, di fatto, il potere di acquistare o rinunziare ai beni mediante accettazione o rinunzia dell'eredità e, infine, sono titolari dei poteri elencati nell'art. 460 c.c.: l'esercizio delle azioni possessorie, il compimento atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, l'autorizzazione alla vendita dei beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Aggiornamento: ottobre 2019