Caratteri del diritto di servitù
Dalla nozione codicistica appena vista, emerge che, per aversi diritto di servitù in senso tecnico, è necessaria la contestuale presenza di alcuni elementi tipici. Il primo di questi è che i due fondi facciano capo a proprietari diversi, in osservanza del noto brocardo coniato dai giuristi Romani “nemini res sua servit”. In caso contrario, infatti, se una stessa persona avesse la proprietà di due fondi e si limitasse semplicemente ad assoggettare uno all’altro, per questioni di comodità o simili, il diritto di servitù non sorgerebbe sol per questo, dato che avrebbe origine esclusivamente in caso di successiva divisione del lotto originario tra più proprietari (come vedremo è uno dei modo di acquisto a titolo originario del diritto di servitù: la c.d. “destinazione del padre di famiglia”).
Altro elemento imprescindibile è il collegamento funzionale tra i fondi interessati, nel senso che uno di essi deve essere stabilmente idoneo a garantire un'utilità all’altro. Essendo la servitù sicuramente un diritto dal contenuto assai più elastico di molti altri, anche in merito al concetto di “utilità” è indispensabile rifarsi agli orientamenti giurisprudenziali. Ebbene, la Suprema Corte ha chiarito che siffatto requisito è da interpretare in modo estensivo e ampio, non essendo necessaria una vera e propria contiguità tra i fondi, risultando sufficiente che, sulla base della relativa vicinanza tra gli stessi, al fondo dominante sia offerto un vantaggio di qualunque tipo, purché ritenuto meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Così, ad esempio, la Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. II, 6 marzo 1980, n. 1522) ha reputato sufficiente, all’uopo, anche il maggior afflusso fruibile di aria e luce e il miglior panorama che deriva dal peso, imposto sul fondo vicino, di non costruire oltre una determinata altezza (si parla, al proposito, di servitus altius non tollendi).
La servitù, infine, dovrà essere unilaterale, nel senso che deve essere ben distinguibile qual è il fondo dominante, non potendo concentrasi in capo a uno dei due terreni coinvolti entrambe le qualifiche di “dominante” e di “servente”.
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