Diverse categorie di servitù
Salvo quanto si dirà a breve in merito alle distinzioni basate sul titolo che ha originato il diritto di servitù, l’istituto de quo è soggetto a numerose classificazioni, che spesso assumono un rilievo fondamentale nelle vicende acquisitive e/o estintive del diritto medesimo. Il primo criterio che offre lo spunto per un’importante distinzione è quello dell’esistenza o meno di opere e manufatti ben visibili e permanenti che siano funzionali all’esercizio della servitù: solo nel primo caso si parla di servitù “apparenti”, le uniche che possono essere acquistate anche a titolo originario attraverso l'usucapione o la destinazione del padre di famiglia. Altra classificazione rilevante è quella relativa alla necessità o meno del compimento di un’attività specifica che realizzi un’ingerenza apprezzabile sul fondo servente (ad esempio il passaggio): solo in caso positivo la dottrina le definisce “affermative”, mentre quelle negative si limitano a imporre al proprietario del fondo servente un obbligo di non fare (ad esempio di non edificare al di sopra di una certa altezza) e non sono passibili di acquisto a titolo originario. Altra distinzione degna di nota è tra servitù continue e discontinue: solo per le seconde è imprescindibile una condotta attiva dell’uomo (ad esempio attingere l’acqua) ai fini dell’esercizio. Autorevole dottrina, infine, contrappone la categoria delle servitù “tipiche”, quelle il cui contenuto è individuato, almeno in linea di massima, da specifiche norme di legge, alla categoria delle servitù “atipiche”, così definite perché, fermi restando i caratteri peculiari dell’istituto in argomento e la meritevolezza dell’interesse perseguito, il contenuto è concordato dalle parti.
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