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La separazione “di fatto”

La principale distinzione che può essere operata all’interno dell’istituto della separazione è quella che contrappone la separazione “legale”, a sua volta di due tipi (giudiziale e consensuale), a quella “di fatto”. Per la separazione legale è previsto comunque un vaglio dell’autorità giudiziaria, che interviene o stabilendo le condizioni da imporre ai coniugi con sentenza, ovviamente dopo attento ascolto delle parti (separazione giudiziale) oppure con l’emanazione del decreto di omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi (separazione consensuale).

La separazione “di fatto”, di converso, rappresenta sicuramente il modo più agevole e rapido per manifestare l’esistenza di una crisi e consiste nell’effettiva interruzione, da parte di uno o di entrambi i coniugi, del proprio apporto “psicologico” e/o patrimoniale alla famiglia. Il modo più comune di porla in essere è attraverso il dichiarato abbandono del tetto coniugale da parte di almeno uno dei due e l’eventuale accordo circa un sostegno economico alla parte meno agiata. Questa forma di separazione non solo non costituisce valido presupposto per far iniziare a decorrere il termine di tre anni per ottenere il divorzio, ma non produce alcun effetto giuridico, dato che il nostro codice civile, di per sé, non la disciplina affatto.

E’ da precisare, tuttavia, che, in via indiretta, essa può provocare delle conseguenze anche sul piano giuridico: innanzitutto, pur non essendo vietata dall’ordinamento, potrebbe essere addotta quale elemento di addebito ai danni del coniuge che abbia palesemente violato gli obblighi di assistenza morale e materiale e/o di fedeltà. La separazione “di fatto”, inoltre, è presa in considerazione da alcune normative settoriali, come quella in tema di successione nel contratto di locazione o quella che la indica come una delle cause ostative all’adozione.

E’ da precisare che, proprio per il carattere ontologicamente transitorio della separazione, gli effetti della stessa possono essere fatti cessare tramite l’istituto della riconciliazione (ex art. 154 c.c.). Al fine di favorire al massimo il recupero della sintonia all’interno della famiglia, il legislatore ha previsto che per garantire piena efficacia alla riconciliazione non sia necessaria alcuna formalità particolare, risultando sufficiente, all’uopo, un comportamento di entrambe le parti incompatibile con lo status di “separati”.

Quanto detto vale, è bene precisare, non solo in caso di separazione di fatto, bensì anche in caso di separazione legale. In quest’ultima ipotesi, tuttavia, l’ordinamento prevede due modalità alternative per rendere formale la riconciliazione medesima: l’accertamento giudiziario ovvero, più semplicemente, il rilascio di una dichiarazione congiunta da parte dei coniugi presso il Comune di appartenenza.

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