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Gli effetti della separazione legale sui rapporti personali fra i coniugi

Come già anticipato, pur non facendo venir meno lo status di coniuge, la sentenza (ovvero il decreto di omologazione) che pronuncia la separazione incide necessariamente sugli obblighi gravanti sui coniugi a norma dell’art. 143 del codice civile. Per quanto concerne i rapporti personali fra i coniugi, l’obbligo di coabitazione è formalmente sospeso, fermo restando che la convivenza potrebbe essere già cessata in esecuzione del disposto dei provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciati dal Presidente del Tribunale. Anche l’adempimento degli obblighi di assistenza morale e di collaborazione, fatta eccezione per quanto riguarda la prole, resta quiescente.

In relazione alla questione della compatibilità fra la separazione e il permanere dell’obbligo di fedeltà, dottrina e giurisprudenza si sono a lungo confrontate con soluzioni altalenanti. Mentre in alcune sentenze dalla Suprema Corte l’obbligo di cui trattasi deve reputarsi del tutto sospeso, anche perché, in caso contrario, si affermerebbe l’esistenza, in capo ai separati, di un vero e proprio obbligo di castità (cfr., ad esempio, Cass. Civ. sent. n. 6566 e n. 9317 del 1997), secondo un orientamento più recente, che potremmo definire “intermedio”, il coniuge separato che intenda intraprendere una relazione sentimentale sarà tenuto a tenere un comportamento tale da non offendere la dignità, l’onore e la sensibilità dell’altro coniuge.

Un’altra eventuale conseguenza della separazione, a prescindere dalla pronuncia di addebito, è la possibilità di ciascuna delle parti di chiedere al giudice che vieti alla moglie l’uso del cognome del marito, quando tale uso sia per quest’ultimo sensibilmente pregiudizievole, ovvero che autorizzi la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio (si veda, al proposito, l’art. 156bis c.c.).

La separazione legale, infine, incide sull’operatività della presunzione di concepimento della prole in costanza di matrimonio: l’art. 232, comma 2, del codice civile, difatti, prevede che la presunzione in argomento non abbia luogo qualora un eventuale figlio nasca decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o dall’omologazione della separazione consensuale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi davanti al giudice, quando quest’ultimo li abbia autorizzati a vivere separatamente con provvedimento provvisorio.

Per quanto riguarda le tematiche, peraltro strettamente connesse tra loro, dell’affidamento della prole e dell’assegnazione della casa familiare, si rimanda la trattazione alla specifica sedes materiae, sottolineando, fin da ora, le rivoluzionarie innovazioni appena introdotte dalla legge n. 53/2006.

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