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Rapporti con la responsabilità contrattuale

Come si è accennato poc’anzi, la dottrina è solita distinguere, in seno alla generale categoria della responsabilità civile, almeno due tipologie di responsabilità: quella contrattuale e quella extracontrattuale. La terminologia utilizzata, però, non deve fuorviare l’interprete: la prima figura non ricorre solo quando tra danneggiato e danneggiante sia stato stipulato un contratto, bensì ogni qual volta un soggetto si renda inadempiente rispetto a un qualsiasi rapporto obbligatorio preesistente, sorto sulla base di una delle fonti individuate dall'articolo 1173 c.c..

Da quanto detto, pare agevole l’inquadramento all’interno dell’una o dell’altra fattispecie. In realtà capita sovente di riscontrare posizioni difformi sul punto, sia in dottrina che in giurisprudenza, tanto che, in diversi casi, la Cassazione è arrivata ad ammettere il cumulo dei due tipi di tutela, al fine di garantire meglio il danneggiato. Una riprova delle difficoltà che si possono ravvisare nel distinguere le categorie in esame è offerta dalla categoria della responsabilità precontrattuale: mentre alcuni Autori la collocano tra le ipotesi di responsabilità extracontrattuale, altri la incanalano nell’alveo della responsabilità contrattuale e altri ancora, esaltandone le peculiarità, hanno individuato in proposito addirittura un tertium genus.

Il fondamento delle varie impostazioni, che danno origine a orientamenti contrastanti, è di carattere non solo teorico: dalla scelta circa l’area ove ricondurre una data fattispecie concreta deriva l’applicazione dell’una ovvero dell’altra disciplina, con rilevanti riflessi pratici. Nonostante siano rinvenibili delle analogie tra le regole in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (si pensi all’art. 2056 c.c., che, in merito al quantum del risarcimento, rinvia ai criteri dettati in tema di responsabilità contrattuale), numerose sono le divergenze presenti nel nostro ordinamento giuridico, delle quali daremo conto qui di seguito.

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