Nesso causale

Il nesso causale o nesso di causalità è il rapporto tra l'evento dannoso e il comportamento del soggetto (autore del fatto), astrattamente considerato

La responsabilità extracontrattuale

Cos'è il nesso di causalità

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Il legame eziologico tra la condotta (commissiva o omissiva) e l'evento rappresenta la condizione imprescindibile per l'attribuibilità del fatto illecito (e, conseguentemente, del danno) al soggetto: in altre parole, la modificazione del mondo esterno (l'evento) può essere imputata ad una persona solo se la stessa sia conseguenza della sua condotta.

Tale esigenza è statuita, con valenza generale, dal primo comma dell'art. 40 c.p. secondo il quale "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione". La stessa esigenza si può desumere, inoltre, dal tenore letterale di altre norme disciplinati l'illecito, sia in campo civile che penale: termini come "cagionare" (artt. 2043 e 575 c.p.), "produrre" (art. 583 c.p.) o "determinare" (artt. 1218 e 330 c.p.) indicano chiaramente la necessaria sussistenza del nesso di causalità.

Sul piano civilistico, tuttavia, data l'assenza di una definizione specifica, per delineare il concetto giuridico del nesso causale nell'ambito della responsabilità civile, si è fatto ricorso alle teorie sviluppate in diritto penale, in conformità ai principi dettati dagli artt. 40 e 41 c.p. che sanciscono esplicitamente la responsabilità del soggetto per l'evento dannoso, laddove la sua condotta venga riconosciuta come causa o concausa del suo verificarsi.

Causalità nell'ambito penale

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In ambito penale, è pacifico che il nesso di causalità rappresenti l'elemento che "lega" l'evento (dannoso o pericoloso) alla condotta, essendo il primo conseguenza della seconda (azione o omissione) (art. 40 c.p.).

Partendo dai principi generali espressi dagli artt. 40 e 41 c.p., dottrina e giurisprudenza si sono interrogate a lungo sull'individuazione dei criteri di causalità tra l'evento e la condotta, determinanti la responsabilità dell'illecito, elaborando una serie di teorie.

La prima, largamente seguita, è quella della "conditio sine qua non" (o "dell'equivalenza delle cause"), in base alla quale le cause concorrenti, sufficienti, da sole, a determinare l'evento, costituiscono tutte causa dello stesso, per cui, al fine di ritenere sussistente il nesso di causalità, è sufficiente che l'agente abbia realizzato una condizione qualsiasi dell'evento. Tale teoria, prevalente in giurisprudenza, è andata incontro a numerose critiche per via dell'eccessiva estensione del concetto di causa e delle relative conseguenze (un'applicazione "pura" della teoria potrebbe comportare, ad esempio, che colui che ferisce una persona, la quale decede successivamente in seguito ad un incidente fortuito avvenuto durante il trasporto in ospedale, debba rispondere di omicidio e non di lesioni, perché senza il ferimento la vittima non sarebbe stata trasportata dall'ambulanza e quindi non sarebbe stata coinvolta nel sinistro).

Una seconda teoria (c.d. della "causalità adeguata"), più moderata, sostiene, invece, che, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, è necessario che il soggetto agente abbia causato l'evento con un'azione proporzionata (adeguata), idonea a determinare l'effetto sulla base dei criteri di normalità valutati alla stregua della comune esperienza, ritenendo come non causati dalla condotta (ed escludendo, dunque, il rapporto di causalità) gli effetti straordinari o atipici. Anche questa teoria non è andata esente da critiche per via degli eccessivi limiti posti alla responsabilità penale, in ragione dell'esclusione della riconducibilità alla condotta dell'agente degli eventi qualificati come improbabili, anche se non eccezionali.

Per la terza teoria, c.d. "della causalità umana", invece, possono ricondursi alla condotta del soggetto solamente gli eventi che lo stesso può controllare grazie ai suoi poteri conoscitivi e volitivi, escludendo, pertanto, da tale ambito solo gli eventi eccezionali, ossia quelli che hanno minori probabilità di verificarsi.

Sul piano teorico rileva, infine, il criterio della "sussunzione sotto leggi scientifiche" secondo il quale è causa di un evento penalmente rilevante la condotta che, valutata alla stregua di leggi universali e statistiche (c.d. "leggi di copertura"), risulti in grado di produrre l'evento stesso, il quale senza il fatto dell'uomo non si sarebbe verificato.

Causalità nell'illecito civile

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Al contrario del sistema penalistico, in cui la causalità materiale trova apposita disciplina negli artt. 40 e 41 c.p., in ambito civile il legislatore del '42 non ha dedicato al nesso eziologico un'apposita definizione, tant'è che l'orientamento tradizionalmente seguito, soprattutto in giurisprudenza (v. Cass. S.U. n. 174/1971; Cass. S.U. n. 9566/2002), afferma che "i principi generali che regolano la causalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, in assenza di altre norme nell'ordinamento in tema di nesso eziologico ed integrando essi principi di tipo logico e conformi a massime di esperienza" (v., ex multis, Cass. S.U. n. 30328/2002).

Per molto tempo, la giurisprudenza civile è rimasta ancorata al criterio di accertamento del nesso di causalità fondato sugli artt. 40 e 41 c.p. (che fanno leva sulla teoria della "equivalenza delle cause"), orientandosi a favore di una trasposizione netta dei principi espressi penalmente sul versante della responsabilità civile.

Tuttavia, il dibattito, sviluppatosi negli ultimi anni, complice la valorizzazione delle differenze, a livello funzionale, contenutistico e di disciplina tra i due sistemi di responsabilità, ha portato dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi sulla rigorosa "traslatio" dei principi espressi dagli artt. 40 e 41 c.p. in sede civile, conducendo ad un progressivo ripensamento dei rapporti tra causalità civile e penale in termini di "autonomia", segnando il ritorno in campo civilistico al criterio della "probabilità relativa" su base statistica (Cass. n. 7997/2005; n. 11755/2006).

Sull'assunto che la causalità civile risponde ad esigenze e finalità diverse da quella penale (poiché nella prima, la funzione è quella di individuare il soggetto sul quale allocare il danno coerentemente alla funzione riparatoria, mentre nella seconda, è sanzionare un comportamento riprovevole), la giurisprudenza ha considerato non più "condivisibile" la coincidenza dei concetti di causalità, ben potendo la causalità civile, a differenza di quella penale, basarsi su regole di responsabilità dai criteri più elastici, secondo una lettura del rapporto causale collegata all'interazione dell'illecito con altre discipline (scientifiche, economiche e sociali) (Cass. S.U. n. 21619/2007; Cass. S.U. n. 581/2008).

Concause

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Indissolubilmente legate al nesso eziologico sono le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, le c.d. "concause", previste dall'art. 41 c.p. che "escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento".

Essendo, infatti, la produzione dell'evento non sempre connessa in modo lineare alla condotta del soggetto ma frutto di una pluralità di fattori, antecedenti, concomitanti o successivi, che possono incidere nel meccanismo causa-effetto, il legislatore ha temperato l'eccessivo rigore previsto al primo comma dell'art. 41 c.p. (che esprime il principio dell'equivalenza delle cause, secondo il quale in presenza di una pluralità di fattori idonei a produrre l'evento, questi hanno pari valenza, per cui basta l'operatività di uno soltanto affinchè si abbia imputazione), attraverso l'esclusione sancita dal secondo comma per le cause connotate da autonoma sufficienza.

Analogamente, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., inteso come norma di carattere generale applicabile anche in sede civilistica.

Interruzione del nesso di causalità

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Il nesso di causalità tra la condotta che ha contribuito a provocare l'evento dannoso e il danno stesso può essere "giuridicamente" interrotto, escludendo, quindi, la colpevolezza o comunque la riconducibilità del fatto al soggetto, per diverse cause, tra cui rilevano, in particolare, la forza maggiore e il caso fortuito.

Entrambi elementi che negano la relazione causa-effetto tra l'evento e il comportamento del soggetto, esimendolo da ogni responsabilità, il caso fortuito indica quegli eventi assolutamente improbabili o imprevedibili, secondo la comune scienza ed esperienza, che rendono inevitabile il verificarsi del fatto illecito, mentre la forza maggiore quelle cause esterne di carattere eccezionale alle quali non è oggettivamente possibile far fronte determinando, appunto, inevitabilmente l'avverarsi dell'evento.

Leggi anche sulla responsabilità extracontrattuale: 

Vedi anche:

Il danno alla persona
La responsabilità civile