Danno agli oggetti d'affezione

La responsabilità extracontrattuale

Quali sono gli oggetti d'affezione, qual è il loro valore e come rileva ai fini del risarcimento del danno dovuto alla loro perdita

Gli oggetti d'affezione

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Cimeli familiari, automobili, abitazioni, opere d'arte, gioielli, una lettera lasciata da un caro estinto o, persino, una ciocca di capelli. L'elenco degli oggetti che assumono per la persona un valore che va aldilà di quello meramente economico, è infinito. Se, di regola, infatti, ad assumere rilevanza sono le relazioni affettive tra gli esseri viventi, anche i legami instaurati con determinati beni "inanimati" costituiscono un arricchimento del patrimonio dell'individuo, fonte di sentimenti, affetti e ricordi. Il concetto del "valore di affezione", oltre alla sua innegabile forza suggestiva che ha riempito le pagine di interi volumi di letteratura e sociologia, ha acquisito nel tempo anche una valenza autonoma in campo giuridico, con riferimento al riconoscimento del ristoro nei confronti dei danni subiti in seguito alla perdita o al grave danneggiamento degli oggetti più cari. 

Il valore degli oggetti d'affezione

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In particolare, a venire in rilievo non è il valore patrimoniale dei beni in sé considerati (fonte autonoma di risarcimento danni, in base al valore di mercato o di scambio dagli stessi posseduto), ma quello non patrimoniale, in conseguenza degli effetti destabilizzanti provocati nell'individuo, a causa dell'evento dannoso che li ha riguardati.

L'autonomo rilievo giuridico degli oggetti d'affezione, negato per molti anni sia in dottrina che in giurisprudenza, nel senso che il loro danneggiamento (o smarrimento) potesse dare origine ad un risarcimento nei confronti del legittimo proprietario, ha trovato ingresso nel campo della responsabilità civile solo di recente, grazie al crescente interesse e all'evoluzione avvenuta in materia di danni alla persona.

Il riconoscimento del danno agli oggetti d'affezione

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In realtà, una certa apertura verso la risarcibilità per la perdita (o il danneggiamento) del valore affettivo degli oggetti si era delineata già nella dottrina degli anni '30, la quale cominciò a porsi il problema che il danno arrecato al c.d. "interesse d'affezione" fosse un danno non patrimoniale e come tale andasse trattato (Giorgi 1926), distinguendo, successivamente, sulla portata del valore soggettivo e non solo oggettivo attribuibile a determinati beni (Giusiana 1944). Similmente, sul finire degli anni '70, si cominciò a definire l'interesse d'affezione, come riferito alla soddisfazione morale e al sentimento emozionale (beni non patrimoniali) che il soggetto consegue per il tramite del bene patrimoniale di sua proprietà (De Cupis 1979). Ma la sensibilità sul tema del valore d'affezione si è sviluppata con forza in dottrina grazie alla maggiore attenzione prestata al danno alla persona e all'emersione della categoria "esistenziale" nella responsabilità civile che ha portato ad un cambio di prospettiva ritenendo meritevoli di ristoro le diverse fattispecie in cui l'evento dannoso abbia inciso sulla dimensione dell'esistenza dell'individuo, ledendo un valore costituzionalmente protetto ovvero costringendolo a scelte di vita diverse da quelle che avrebbe altrimenti adottato (Cass. S.U. n. 6572/2006). In questo quadro, la dottrina più recente ha osservato che può ben costituire un danno non patrimoniale e come tale essere risarcito: "la distruzione di un oggetto d'affezione (magari in seguito all'altrui condotta dolosa): cimeli familiari, carteggi preziosi o delicati, album fotografici, vestiti di scena, videocassette dell'infanzia, collezioni amatoriali, trofei, medaglie, regali - simbolo di qualche amore passato - manoscritti o partiture di opere lontane nel tempo, recanti il segno di quel percorso creativo" (Cendon 2001).

Risarcibilità del danno per la perdita degli oggetti d'affezione

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Se per la dottrina più recente, è riscontrabile una valenza esistenziale dell'illecito quando ad essere coinvolto è un bene che riveste rilevanza per la vita del relativo proprietario, in giurisprudenza l'"apertura" (soprattutto da parte dei giudici di merito) verso la risarcibilità del danno non patrimoniale agli oggetti d'affezione, oscilla tra il danno esistenziale, in quanto attinente a profili relazionali della persona lesi nel loro carattere "spirituale" in ragione del valore intrinseco che il bene assume, e quello morale, sul piano della mera sofferenza interiore.

In questo solco si colloca una delle prime pronunce della giurisprudenza di merito che ha risarcito il danno subito per la videoregistrazione della cerimonia nuziale mal riuscita, quale "danno ricollegato alla sfera psico-affettiva-emotiva" degli sposi, non ascrivendolo nell'ambito dei cosiddetti danni morali in senso stretto "ma nella sfera di un tertium genus tra il danno propriamente patrimoniale e, appunto, quello morale"(Pret. Salerno Eboli 17.2.1997).

Qualche anno dopo, i giudici milanesi hanno risarcito il danno non patrimoniale conseguente al furto di una moto a titolo di "danno morale affettivo", collocandosi nettamente al di fuori del campo esistenziale, in ragione del pregiudizio giuridicamente apprezzabile derivato al proprietario sotto il profilo psichico per via dell'intenso vincolo affettivo che lo legava al bene (Trib. Milano 27.11.2000).

In tempi più recenti, invece, il Tribunale di Venezia ha risarcito uno scultore che aveva subito, durante il trasporto, il furto di alcune sue sculture, quale danno non solo patrimoniale commisurato al valore delle opere, ma bensì per la perdita esistenziale prodotta dall'impossibilità per lo stesso di documentare una parte del suo percorso artistico, di cui le opere erano testimonianza, incidendo, pertanto, "sulla più intima sfera personale e finendo per distruggere un tratto della sua esistenza" (Trib. Venezia 7.4.2003).

Rileva, infine, nell'ambito del valore di affezione, il caso peculiare dello smarrimento delle ceneri dei genitori di un uomo, morti all'estero in seguito ad un sinistro e perdute durante le operazioni di scarico dei bagagli. Il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto che il figlio fosse stato privato della "corrispondenza d'amorosi sensi" con i cari estinti, subendo una "permanente minorazione e forzata alterazione di un'attività che costituisce sicura e radicata espressione della personalità", la quale deve trovare "adeguata compensazione attraverso la enunciata lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., in riferimento all'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" (Trib. Busto Arsizio 28.1.2005).

Vedi anche:

Il danno alla persona
La responsabilità civile