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Peculiarità del pubblico impiego

Il rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato o di un ente pubblico non economico (compresi, ovviamente, gli Enti Locali) è uno dei numerosi casi di rapporto di lavoro “speciale”. La specialità di tale rapporto si riflette su varie norme che disciplinano la materia in modo specifico e, spesso, secondo principi del tutto estranei al mondo del lavoro privato, come emerge dalla lettura di almeno tre articoli, 54, 97 e 98, della Carta costituzionale.

In applicazione delle norme di rango costituzionale appena menzionate, regole del tutto peculiari sono dettate per garantire l’accesso al pubblico impiego, di regola, mediante concorso (salve le ipotesi di chiamata nominativa o di agevolazioni, ad esempio, per la tutela del diritto al lavoro dei soggetti svantaggiati). Una normativa speciale che presenta sensibili divergenze rispetto all’impiego privato è, inoltre, quella inerente alla mobilità e al cambiamento di mansioni.

Secondo quanto stabilito dall’art. 45 del D. Lgs. n. 165/2001, la contrattazione collettiva in materia di pubblico impiego si svolge su tutte le materie attinenti il rapporto di lavoro e si articola in due diversi livelli: contratti collettivi nazionali di comparto e contratti integrativi. I contratti collettivi applicabili ai pubblici dipendenti sono stipulati, per quanto riguarda la parte pubblica, dal rappresentante legale della P.A., l’ARAN, che svolge anche altri compiti istituzionali di primaria importanza, come l’emanazione di circolari e pareri, specialmente di carattere interpretativo.

Nonostante le innumerevoli differenze di disciplina, tuttavia, la tendenza che sta sempre più prendendo piede, specie negli ultimi dieci-quindici anni, è quella che mira ad assimilare il rapporto di lavoro alle dipendenze degli Enti Pubblici a quello alle dipendenze di un privato datore di lavoro. In particolare, nelle materie soggette alla disciplina del Codice Civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, i poteri direttivi e disciplinari attualmente riconosciuti agli amministratori pubblici sono, appunto, quelli del privato datore di lavoro, come precisa il D. Lgs. n. 165/2001, che, del resto, ha recepito ed esteso i progressi raggiunti già con il D. Lgs. n. 29/1993 e con i vari provvedimenti che si erano susseguiti in quegli anni.

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