- Obbligazioni principali
- Differenze fra rapporto di lavoro subordinato e autonomo
- La natura contrattuale del rapporto |
- La forma del contratto
- L'apposizione di un termine di durata |
- L'oggetto del contratto
- Mansioni, qualifiche e categorie |
- Il mutamento delle mansioni
- Gli obblighi “aggiuntivi” del lavoratore |
- Potere disciplinare
- Luogo della prestazione lavorativa |
- Tempo della prestazione lavorativa
- Riposo, ferie e congedi |
- La retribuzione |
- Peculiarità del pubblico impiego
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Gli obblighi “aggiuntivi” del lavoratore
Oltre all’obbligazione principale di eseguire la prestazione lavorativa, sottostando, entro i limiti sanciti dalla legge e dai contratti collettivi, al potere direttivo del datore di lavoro, al lavoratore compete anche l’adempimento ad altri obblighi, anch’essi espressamente previsti dal codice civile: si tratta, in particolare, degli obblighi di diligenza, di obbedienza (entrambi disciplinati dall’art. 2104 c.c.) e di fedeltà (di cui all’art. 2105 c.c.). In merito al primo, il profilo problematico consiste nell’individuazione dell’estensione e del grado di diligenza che il datore di lavoro è legittimato a pretendere. Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, il lavoratore è tenuto non solo ad eseguire la sua prestazione attenendosi ai canoni tecnici di esecuzione a regola d’arte, tenuto conto della natura dell’attività (c.d. “diligenza in senso tecnico”), ma anche a compiere ogni operazione accessoria finalizzata a garantire l’utilità della prestazione stessa per l’organizzazione aziendale.
Per quanto concerne l’obbligo di obbedienza, esso è adempiuto correttamente se il lavoratore osserva puntualmente le disposizioni per l’esecuzione impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori che siano a lui sovraordinati. E’ sempre fatto salvo, tuttavia, il diritto-dovere del lavoratore di rifiutarsi di eseguire atti che siano vietati dalla legge, anche se il divieto legale dovesse essere posto a tutela non dell’ordinamento giuridico nel suo complesso, ma semplicemente delle prerogative spettanti in modo inderogabile a quel singolo dipendente.
In merito all’obbligo di fedeltà, l’art. 2105 c.c. lo individua in due distinti doveri, entrambi di contenuto negativo: il divieto di concorrenza e l’obbligo di riservatezza (anche detto “di segretezza”). Il primo consiste nell’obbligo di astenersi dal trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, sia per conto proprio che di terzi, mentre il secondo vieta al lavoratore di divulgare o di utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, informazioni attinenti l’impresa, in modo da poterle arrecare danno (compreso, ad esempio, l’elenco dei clienti o i documenti attinenti l’organizzazione aziendale). A differenza del divieto di concorrenza, che cessa al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro, l’obbligo di riservatezza permane intatto anche successivamente alla cessazione del rapporto, per tutto il tempo in cui resta l’interesse dell’imprenditore a tale segretezza.
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