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Malattia e infortunio

Il rapporto di lavoro: indice della guida

L'infortunio e la malattia del lavoratore. Guida completa

 

In alcuni casi, lo svolgimento del rapporto di lavoro prosegue tra le parti anche se manca la prestazione lavorativa. Tra questi, rientrano l'infortunio e la malattia, in quanto eventi che determinano una momentanea incapacità lavorativa e che rendono necessaria la tutela della salute dei lavoratori.

 

La malattia

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La malattia, più nel dettaglio, è rappresentata da uno stato morboso, determinato da una patologia, che impedisce di eseguire la prestazione lavorativa.

Durante il periodo di malattia il lavoratore non può essere licenziato, se non una volta che sia decorso un determinato arco temporale, disciplinato generalmente dalla contrattazione collettiva e denominato periodo di comporto.

Esso varia da una categoria professionale a un'altra, sia nell'ammontare che nella durata.

Peraltro, anche una volta che sia decorso il periodo di comporto, il datore di lavoro può recedere dal contratto solo previa manifestazione espressa di una volontà orientata in tal senso.

Resta tuttavia ferma la possibilità di recedere per cause indipendenti dalla malattia in senso stretto: durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro, infatti, il lavoratore continua ad essere gravato dei suoi obblighi nei confronti del datore di lavoro non strettamente connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa, come quello di fedeltà.

Il periodo di comporto può essere secco o per sommatoria: nel primo caso si riferisce ad un'unica malattia continuativa, nel secondo caso a più eventi morbosi concentrati in un determinato arco temporale.

Non sempre la contrattazione collettiva prevede il comporto per sommatoria: in tal caso, in ipotesi di contenzioso, si fa ricorso all'equità (ad esempio legittimando un recesso per superamento del periodo di comporto quando nell'arco temporale di vigenza del contratto collettivo, a causa di più eventi morbosi, il rapporto di lavoro resta sospeso per un periodo superiore a quello fissato per il comporto secco).

Durante la sospensione del rapporto di lavoro per malattia, inoltre, il lavoratore ha diritto a ricevere comunque un trattamento economico, che è carico del datore di lavoro sin dal primo giorno per gli impiegati, mentre per gli operai è a carico dell'Inps e non copre i primi tre giorni di malattia. La durata e l'entità di tale trattamento, tuttavia, sono stabilite dalla contrattazione collettiva, che spesso copre il cd. periodo di carenza, ponendo a carico dei datori di lavoro l'obbligo di corrispondere la relativa retribuzione.

Il periodo di assenza del lavoratore per malattia, infine, è computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.

 

L'infortunio

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Anche l'infortunio dà al lavoratore il diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di comporto, ma non solo.

Il dipendente, anche durante l'assenza per infortunio, percepisce comunque un trattamento economico che per i primi tre giorni è posto a carico del datore di lavoro e successivamente, in presenza dei requisiti di legge, è a carico dell'INAIL.

Il periodo in cui il lavoratore è assente dal lavoro, infine, anche in caso di infortunio viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.

Vedi anche:
- L'infortunio sul lavoro - guida legale
- L'infortunio in itinere - guida legale
- L'infortunio sul lavoro - raccolta articoli e sentenze
- L'infortunio in itinere - raccolta articoli e sentenze

Le visite di controllo

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Proprio in ragione della disciplina particolare posta a tutela delle situazioni di malattia e infortunio (specie con riferimento al trattamento economico) e anche al fine di combattere l'assenteismo, il legislatore regolamenta in maniera rigida il controllo della effettività di tali eventi, dettando una normativa in materia di visite mediche di controllo che si discosta da quella dettata in generale dall'articolo 5 dello statuto dei lavoratori.

In particolare, rileva la previsione di fasce orarie di reperibilità, durante le quali il lavoratore deve mettersi a disposizione per eventuali visite.

Se il lavoratore vi si sottrae senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per dieci giorni e lo riceve dimezzato per il restante periodo.

Negli ultimi anni, tuttavia, le visite di controllo sono state ridotte e vengono effettuate solo a richiesta e spese del datore di lavoro.

 

Aggiornamento: Agosto 2016

Vai alla guida: "Il licenziamento per superamento del periodo di comporto"