- Obbligazioni principali
- Differenze fra rapporto di lavoro subordinato e autonomo
- La natura contrattuale del rapporto |
- La forma del contratto
- L'apposizione di un termine di durata |
- L'oggetto del contratto
- Mansioni, qualifiche e categorie |
- Il mutamento delle mansioni
- Gli obblighi “aggiuntivi” del lavoratore |
- Potere disciplinare
- Luogo della prestazione lavorativa |
- Tempo della prestazione lavorativa
- Riposo, ferie e congedi |
- La retribuzione |
- Peculiarità del pubblico impiego
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Luogo della prestazione lavorativa
Per quanto riguarda il luogo ove il lavoratore è tenuto ad adempiere alle proprie mansioni, l'art. 1182 del codice civile prevede, in via generale, che il luogo dell'adempimento delle obbligazioni è determinato nel contratto o dagli usi o, in mancanza, desunto dalla natura della prestazione o di altre circostanze. Nella materia de quo, solitamente, tale aspetto è specificamente regolato nel contratto o indicato nella lettera di assunzione. Al datore di lavoro è riconosciuto il potere di modificare unilateralmente il luogo di lavoro. Mentre all’interno della stessa unità produttiva tale potere direttivo non incontra particolari limiti (salvi i vincoli legali specifici legati a peculiari situazioni, come quelli stabiliti in materia di tutela della sicurezza, della salute della madre e del nascituro), quando il lavoratore è destinato a diverse unità produttive, il datore è tenuto a giustificare la decisione sulla base di ragioni tecniche, organizzative o produttive, fornendo adeguata prova della sussistenza di siffatte circostanze, ove richiesto.
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