Studio Cataldi: notizie giuridiche e di attualità
Home Notizie giuridiche Notizie di attualità Ultima ora

News per il tuo sito Feed rss news Consulenza legale Newsletter Giuridica Toolbar Giuridica



Salute e benessere Traduttore Messaggi SMS gratis Biglietti da visita Tutto sul tempo libero»

La forma del contratto

Al contratto di lavoro, in linea di massima, si applicano le disposizioni dettate per i contratti in generale, nell’apposito titolo del libro quarto del codice civile; da ciò deriva che, non essendo, di regola, prevista una particolare forma, il contratto può essere anche stipulato in forma orale o per atti concludenti (cfr. art. 1325 c.c.), anche se la sottoscrizione di un documento scritto è assai diffusa nella prassi.

Per alcuni tipi di contratto, tuttavia, l’ordinamento italiano ha introdotto nel tempo delle normative di settore che impongono la forma scritta “ad substantiam”: tra queste meritano di essere menzionati i contratti di lavoro subordinato sportivo, di arruolamento del personale navigante, di formazione e lavoro e di lavoro temporaneo. Sono soggette a tale rigoroso requisito formale anche alcune clausole accessorie che, tendenzialmente, risultano peggiorative delle condizioni del lavoratore; in proposito, si pensi, a titolo esemplificativo, al periodo di prova (di cui all’art. 2096 c.c.), al patto di non concorrenza (cfr. art. 2125 c.c.) e, come stiamo per vedere, all’apposizione di un termine di durata.

Al datore di lavoro, inoltre, compete comunicare, sempre per iscritto, l'avvenuta assunzione, il contenuto del contratto e altre notizie inerenti il rapporto di lavoro al “Centro per l’impiego e la formazione” territorialmente competente, organismo di ambito provinciale che ha sostituito l’ufficio di collocamento, svolgendo, peraltro, importantissime funzioni anche in materia di incontro della domanda e dell’offerta di lavoro, sconosciute ai “vecchi” enti. Il datore di lavoro dovrà, altresì, adempiere a tutte le obbligazioni accessorie che la legge ha posto in funzione della trasparenza e sicurezza, anche sotto il profilo assistenziale e previdenziale, del rapporto di lavoro, pena l’applicazione di sanzioni amministrative o perfino penali, nei casi più gravi (per approfondimenti, si veda il D. Lgs. n. 152/1997 e successive modificazioni).

Raccolta normativa Sentenze Cassazione Codici OnLine Legge Finanziaria




Responsabilità medica Infortunistica stradale Diritto Civile Diritto Penale Diritto del Lavoro Diritto Previdenziale Diritto di Famiglia Diritto Commerciale Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo Tributario e Fiscale Immigrazione Condominio Tutti gli argomenti



Studi legali Consulenze legali Riviste e portali


Ultima ora Legge Finanziaria Giornali e riviste Previsioni Meteo


Danno biologico Tariffe avvocati Scorporo fatture Formulari OnLine Ricerca libri giuridici Interessi legali Rivalutazione monetaria Aste giudiziarie Ricerca CAP Numeri telefonici Esame avvocato Corso concorso in magistratura Tutte le risorse»

Lo staff |  Contattaci |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualità |  Leggi e sentenze |  Consulenza legale |  Chat line
© Studio Cataldi 2001-2012