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Differenze fra rapporto di lavoro subordinato e autonomo

L’art. 2094 del codice civile definisce prestatore di lavoro subordinato chi “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

Dalla definizione codicistica appena vista emerge che i caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato sono la collaborazione e la subordinazione. La prima è quel vincolo che lega un soggetto a partecipare fattivamente, anche se in vario modo, all’attività lavorativa di un altro soggetto. Nel rapporto di lavoro subordinato, l’intensità di questo vincolo è particolarmente intensa, tanto da caratterizzarsi per la continuità con cui il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le sue energie e le sue capacità, inserendosi armonicamente all’interno dell’organizzazione produttiva. Per quanto riguarda la subordinazione, tale connotazione è presente solo quando il contenuto puntuale della prestazione lavorativa viene determinato non già dallo stesso soggetto che è preordinato a compierla, bensì da un soggetto esterno: la dottrina parla, al proposito, di “eterodeterminazione”. I lavoratori subordinati, infatti, sono sottoposti a un vincolo in base al quale spetta al datore di lavoro e, in sue vece, ai suoi collaboratori gerarchicamente sovraordinati, il potere di impartire direttive e disposizioni tecnico-organizzative che si reputino idonee a migliorare la produttività dell’impresa.

Il rapporto di lavoro “autonomo” (c.d. locatio operis o contratto d’opera, di cui agli artt. 2222 e ss. c.c.), invece, è caratterizzata dalla gestione a proprio rischio e dall’organizzazione (solitamente secondo schemi non molto complessi) dell’attività lavorativa da parte dello stesso prestatore, il quale è del tutto libero di determinare in modo, appunto, autonomo, sia l’oggetto, che il tempo, che il luogo della prestazione lavorativa. Il corrispettivo che gli spetta, del resto, è stabilito, di regola, sulla base non tanto del tempo impiegato, bensì in considerazione dell’opera o del servizio fornito.

La qualificazione di un rapporto come di lavoro “subordinato” ovvero “autonomo” non è importante solo dal punto di vista teorico: solo per i rapporti del primo tipo, infatti, il legislatore ha apprestato al lavoratore una serie di tutele, come quelle in materia di limiti al potere direttivo del datore, di diritti assistenziali e previdenziali, di garanzie in caso di recesso del datore e così via.

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