Alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie si applica la disciplina del rito del lavoro, seppure con alcune peculiarità

Previdenza e assistenza: quale rito

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La disciplina del processo del lavoro non si applica solo alle controversie individuali di lavoro ma anche a quelle aventi a oggetto la previdenza e l'assistenza obbligatorie.

In particolare, seguono le regole dettate dagli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile anche le cause riguardanti:

  • le assicurazioni sociali;
  • gli infortuni sul lavoro;
  • le malattie professionali;
  • gli assegni familiari;
  • tutte le altre forme di previdenza e di assistenza obbligatorie;
  • l'inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi.

Le sentenze che le definiscono sono provvisoriamente esecutive.

Previdenza e assistenza obbligatorie: improcedibilità della domanda

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La domanda in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, tuttavia, diviene procedibile solo dopo che siano esauriti i procedimenti prescritti per la composizione in sede amministrativa, siano decorsi i termini fissati per il loro compimento o siano decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Il giudice che rileva l'improcedibilità nel corso della prima udienza deve:

  • sospendere il giudizio;
  • fissare all'attore un termine perentorio, di sessanta giorni, per presentare il ricorso in sede amministrativa.

Una volta cessata la causa di sospensione, l'attore ha centottanta giorni di tempo per riassumere il processo. Trattasi di termine perentorio.

Accertamento tecnico preventivo

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In alcuni casi specifici vi è un'ulteriore condizione di procedibilità della domanda giudiziale: la previa istanza di accertamento tecnico preventivo delle condizioni di salute del richiedente. Tale istanza interrompe la prescrizione.

In particolare, l'ATP deve essere proposto da chi intende far valere il riconoscimento dei propri diritti in materia di:

  • invalidità civile;
  • cecità civile;
  • sordità civile;
  • handicap e disabilità;
  • pensione di inabilità;
  • assegno di invalidità.

L'improcedibilità per mancato espletamento dell'accertamento tecnico preventivo va eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

Il giudice che rileva che non è stato espletato l'ATP o che lo stesso è iniziato ma non si è concluso deve dare alle parti quindici giorni di tempo per presentare la relativa istanza o per completare l'accertamento.

Una volta che le operazioni di consulenza si sono concluse, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.

Esito dell'ATP

A questo punto si aprono due possibili scenari:

  • se non vi è contestazione, il giudice omologa l'accertamento con decreto non impugnabile né modificabile, da notificare agli enti competenti per la verifica degli ulteriori requisiti e il pagamento delle relative prestazioni;
  • se non si raggiunge un accordo, la parte che intende contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare entro trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso il ricorso introduttivo del giudizio, che sarà definito con sentenza inappellabile.

Chi giudica le cause di previdenza e assistenza

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Il giudice che decide delle cause in materia di previdenza e assistenza obbligatorie è il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, della circoscrizione in cui l'attore risiede.

Posta tale regola generale, il codice di rito disciplina la competenza specifica per alcune peculiari ipotesi.

Nel dettaglio, l'art. 444 c.p.c. stabilisce che:

  • se l'attore risiede all'estero, la competenza è determinata in ragione dell'ultima residenza dello stesso prima del trasferimento all'estero o, se la prestazione è chiesta dagli eredi del titolare, in ragione dell'ultima residenza del defunto;
  • se la controversia riguarda l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale di un addetto alla navigazione marittima o alla pesca marittima, la competenza è determinata tenendo conto del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave;
  • se la controversia ha ad oggetto gli obblighi dei datori di lavoro e l'applicazione delle sanzioni civili per il loro inadempimento, la competenza è determinata tenendo conto del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.

Il ruolo dei patronati

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Infine, merita di essere segnalata la possibilità per gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti di rendere informazioni e osservazioni orali o scritte, su istanza dell'assistito, in ogni grado di giudizio.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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