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Riunione dei processi

Guida di procedura civile

La riunione dei procedimenti è quel fenomeno processuale a seguito del quale, in determinate ipotesi, più procedimenti vengono trattati unitariamente.

Ciò accade, sostanzialmente, quando sia sussistente il rischio che si verifichino possibili contrasti di giudicato.

Il codice di procedura civile si occupa della riunione dei processi agli articoli 273 e 274, prevedendo due distinte ipotesi che possono comportarla: la sussistenza di procedimenti relativi alla stessa causa e la sussistenza di procedimenti relativi a casi connessi.

La riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

Nel dettaglio, può accadere innanzitutto, seppure in situazioni anormali, che della stessa causa si stiano occupando due o più distinti procedimenti.

In tal caso, se essi pendono dinanzi allo stesso giudice è questo a dover direttamente disporne la riunione, anche d'ufficio.

Se, invece, essi pendono dinanzi a diversi giudici o a diverse sezioni del medesimo tribunale, il giudice istruttore o il presidente di sezione che ne abbia conoscenza è tenuto a riferire tale circostanza al presidente del tribunale.

Quest'ultimo, sentite le parti, ordinerà la riunione dei procedimenti con decreto e indicherà la sezione o il giudice dinanzi al quale il procedimento deve proseguire.

La riunione di procedimenti relativi a cause connesse

Allo stesso modo si opera nel caso in cui i procedimenti siano relativi non alla stessa causa ma a cause connesse: le modalità della riunione sono distinte a seconda che i due procedimenti pendano dinanzi al medesimo giudice o dinanzi a giudici o sezioni differenti.

Rispetto all'ipotesi precedente, però, c'è una grandissima differenza, che va individuata nel fatto che mentre la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa è obbligatoria, quella dei procedimenti connessi è meramente facoltativa.

L'utilizzabilità delle prove raccolte

Dato che il codice di rito nulla stabilisce a riguardo, la giurisprudenza si è più volte interrogata circa l'utilizzabilità, in caso di riunione, delle prove raccolte in uno solo dei giudizi. Unanimemente essa è giunta alla conclusione positiva, asserendo che a tal fine è sufficiente che esse siano state raccolte in contraddittorio tra le parti.