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Procedimento di revocazione

Guida di procedura civile
 

Il procedimento di revocazione deve essere proposto, in generale, con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò anche nel caso in cui il giudizio sia iniziato con ricorso. E' fatta eccezione per le controversie relative a materie di lavoro, le cui norme procedurali non possono essere derogate, e, come vedremo, per le sentenze della Cassazione.

Va detto, tuttavia, che in caso di errore il vizio si può sanare per raggiungimento dello scopo, se vengono assolti gli oneri essenziali entro il termini processuali previsti.

La competenza della revocazione spetta dunque allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata, pur con la precisazione che con la definizione di giudice, in questo caso, non si fa riferimento alla stessa persona fisica, ma semplicemente al medesimo ufficio giudiziario.

Rapporti con il procedimento in cassazione

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La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre ricorso per cassazione o il relativo procedimento.

Tuttavia il giudice a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere il termine o il procedimento sino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione.

Il presupposto per la sospensione è che la revocazione proposta non sia manifestamente infondata.

Requisiti formali della domanda

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Nell'atto introduttivo devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le ragioni per le quali si chiede la revocazione e le prove riguardanti i fatti che la giustificano.

La citazione, poi, deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale.

Termini per la costituzione

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In base a quanto dispone l'articolo 399 del codice di procedura civile, se la revocazione è proposta dinanzi al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme alla copia autentica della sentenza impugnata.

Nello stesso termine le altre parti devono costituirsi mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

Laddove, invece, la revocazione sia proposta davanti al Giudice di Pace, il deposito della citazione e della comparsa e la costituzione delle parti vanno fatte secondo quanto previsto in via generale per i procedimenti dinanzi a tale ufficio dall'articolo 319 del codice di rito. E' dunque possibile costituirsi anche in udienza.

In ogni caso, le norme procedurali da applicare sono le stesse stabilite in via ordinaria per i procedimenti dinanzi al giudice competente.

Esecuzione della sentenza

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Di norma, il procedimento per revocazione non sospende di per sé l'esecuzione della sentenza.

Tuttavia, l'articolo 401 del codice di procedura civile stabilisce che il giudice chiamato ad occuparsi della revocazione, su istanza di parte contenuta nella citazione, può disporre la sospensione con ordinanza emessa in camera di consiglio.

Tale ordinanza, in ogni caso e qualunque sia il suo contenuto, ha natura meramente ordinatoria e non è ricorribile per Cassazione.

Decisione

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Quando il giudice decide di accogliere la domanda di revocazione, decide anche sul merito della causa disponendo l'eventuale restituzione di ciò che una delle parti abbia conseguito in forza della sentenza revocata.

Naturalmente non è sempre possibile decidere il merito subito. Se infatti il giudice ritiene di dover acquisire ulteriori prove può limitarsi pronunciare una sentenza per la sola revocazione e rimettere con ordinanza le parti davanti al giudice istruttore.

Impugnazione

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L'articolo 403 del codice di rito dispone che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non può essere nuovamente impugnata per revocazione.

In ogni caso, contro di essa è possibile proporre i mezzi di impugnazione a cui era originariamente soggetta la sentenza impugnata con revocazione.

Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

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La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è disciplinata specificamente dall'articolo 391-bis del codice di procedura civile.

In esso si prevede che la revocazione va chiesta dalla parte interessata con ricorso da notificarsi entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o un anno dalla sua pubblicazione.

Il deposito in cancelleria avviene, anche in questo caso, nei successivi venti giorni.

La Corte, a questo punto, si pronuncia sul ricorso in camera di consiglio.

In ogni caso, la pendenza del termine per la revocazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e l'impugnazione non consente la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato né la sospensione del giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.