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Le impugnazioni e il giudicato

La soccombenza, la tassatività dei mezzi di impugnazione, l'esecuzione della sentenza, gli effetti della riforma o della cassazione. Guida alle impugnazioni e al giudicato

Il sistema delle impugnazioni nel codice di rito

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Una volta che una sentenza o un provvedimento siano stati emessi, le parti (o in determinati casi i terzi), entro un determinato termine, hanno comunque la possibilità di chiederne la modifica, se ritengono che essi siano errati o illegittimi.

Tale possibilità è garantita dal sistema delle impugnazioni, delineato nei suoi caratteri generali dagli articoli da 323 a 338 del codice di procedura civile.

In sostanza con l'impugnazione, le parti possono richiedere l'intervento di un altro giudice, affinché corregga gli errori eventualmente commessi dal primo. 

Il principio della soccombenza

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Il meccanismo delle impugnazioni è retto dal principio della soccombenza, in base al quale la legittimazione ad impugnare è di chi ha visto le proprie richieste rigettate dalla sentenza o dal provvedimento.

A tal fine non è necessario che la soccombenza sia totale, ma l'interesse all'impugnazione della sentenza o del provvedimento può sorgere anche in caso di soccombenza parziale

La tassatività dei mezzi di impugnazione

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Ma quali sono i mezzi di impugnazione? 

La loro elencazione è contenuta nell'articolo 323 c.p.c. ed è tassativa. Si tratta, in sostanza, del regolamento di competenza, dell'appello, del ricorso per cassazione, della revocazione e dell'opposizione di terzo

Esecuzione della sentenza e processi differenti

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In via generale, l'impugnazione non sospende l'esecuzione della sentenza. 

Fanno però eccezione i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello e le disposizioni sulla sospensione dell'esecuzione previsti per il ricorso per cassazione, per la revocazione e per l'opposizione di terzo, rispettivamente dagli articoli 373, 401 e 407 del codice di rito.

Se, però, un processo diverso faccia riferimento alla sentenza impugnata, esso può essere sospeso in attesa dell'esito dell'impugnazione.

Gli effetti della riforma o della cassazione

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Quando una sentenza viene riformata o cassata, gli effetti prodotti si estendono anche ai provvedimenti e agli atti dipendenti da essa.

Se, poi, la riforma o la cassazione sono parziali, esse hanno effetto anche sulle parti della sentenza stessa dipendenti da quella che è stata riformata o cassata. 

Gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione

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In determinati casi, la sentenza impugnata può passare in giudicato per effetto dell'estinzione del procedimento di impugnazione.

Ciò avviene, in particolare, nel caso in cui ad estinguersi sia l'appello o la revocazione proposta perché la sentenza è l'effetto di un errore di fatto che risulta dagli atti o dai documenti della causa o perché essa è contraria ad una precedente sentenza che aveva tra le parti autorità di cosa giudicata e non ha pronunciato sulla relativa eccezione.

Il passaggio in giudicato, tuttavia, è escluso nel caso in cui gli effetti della sentenza impugnata siano stati modificati con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.