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La distribuzione delle somme ricavate dall'esecuzione

Guida di procedura civile
La distribuzione delle somme ricavate è la fase che segue la vendita forzata o l'assegnazione. Ecco come si svolge e cosa si intende per sostituzione

A seguito della vendita forzata o dell'assegnazione, la procedura esecutiva prosegue con la distribuzione della somma ricavata.

Somma da distribuire: come è composta

Più precisamene, la somma da distribuire è composta da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e di risarcimento del danno da parte dell'aggiudicatario. 

Distribuzione delle somme ricavate dall'esecuzione: come si fa

Se il creditore procedente è uno solo, il giudice dell'esecuzione dispone il pagamento di quanto ad esso spettante a titolo di capitale, spese e interessi, sentito il debitore.

Nel caso, invece, in cui oltre al creditore procedente vi siano altri creditori intervenuti, il giudice provvede a distribuire la somma ricavata ripartendola proporzionalmente tra tutti i creditori, secondo le norme specifiche previste per l'espropriazione mobiliare o immobiliare.

Il residuo viene consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.

Il suddetto riparto tiene conto delle eventuali cause di prelazione e viene disposto  previo accantonamento delle somme spettanti a quei creditori che sono intervenuti senza titolo esecutivo, il cui credito non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dal debitore.

In ogni caso, l'accantonamento può essere disposto solo per un periodo limitato di tempo, ovverosia quello ritenuto necessario affinché i creditori interessati possano munirsi di titolo esecutivo e, comunque, per non più di tre anni.

Decorso inutilmente tale termine, il giudice procede con la distribuzione della somma accantonata tra coloro che ancora non sono stati integralmente soddisfatti, disponendone, anche d'ufficio, la comparizione dinanzi a sé insieme al debitore.

Anche in questo caso, l'eventuale residuo viene restituito al debitore o al terzo che abbia subìto l'espropriazione.

Il codice precisa che la comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata può avvenire anche prima che sia decorso il termine fissato, nel caso in cui ne faccia istanza uno dei creditori e non ve ne siano altri che debbano ancora munirsi di titolo esecutivo.

Distribuzione delle somme ricavate e sostituzione

Se un creditore che abbia diritto alla distribuzione della suddetta somma, sia a sua volta debitore di terzi, i suoi creditori possono chiedere al giudice di sostituirlo nella predetta distribuzione.

La loro richiesta avviene nelle forme di un generico atto d'intervento, quindi con i contenuti di cui al comma 2 dell'articolo 499 del codice di procedura civile.

Il giudice provvede quindi alla distribuzione anche nei confronti di tali soggetti. Tuttavia, laddove dovessero sorgere contestazioni sulle domande giudiziali di sostituzione, esse non potranno comunque ritardare la distribuzione della somma tra gli altri creditori concorrenti.

Distribuzione delle somme e risoluzione delle controversie

La disciplina della gestione delle controversie tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato a espropriazione, che sorgano in sede di distribuzione e abbiano ad oggetto la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o la sussistenza di diritti di prelazione, è dettata dall'articolo 512 del codice di rito.

Esso prevede che, in tali ipotesi, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti gli accertamenti necessari, provvede con ordinanza a risolvere la lite.

Con tale provvedimento il giudice, qualora lo ritenga necessario, può anche sospendere, in tutto o in parte,  la distribuzione della somma ricavata.

La predetta ordinanza è impugnabile secondo le disposizioni che il codice prevede in tema di opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.. In sostanza, l'impugnazione va fatta mediante ricorso proposto al giudice dell'esecuzione entro il termine perentorio di venti giorni dall'emanazione dell'ordinanza. 

Aggiornamento: dicembre 2019