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La dichiarazione del terzo pignorato

Cos'è la dichiarazione del terzo pignorato, la sua funzione e la natura giuridica. Le forme della dichiarazione, la dichiarazione positiva, mancata o contestata. Ecco la guida e il modello
Guida di procedura civile

Cos'è la dichiarazione del terzo pignorato

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Un ruolo fondamentale, in materia di espropriazione presso terzi, è attribuito al terzo, il quale, secondo il disposto di cui all'art. 543 c.p.c., mediante l'atto di pignoramento, è chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 codice procedura civile, in ordine alla sussistenza e alla consistenza dei propri debiti nei confronti del debitore esecutato.

Dispone il primo comma della norma codicistica, infatti, che "il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna".

Funzione e natura giuridica della dichiarazione del terzo

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Com'è evidente, la principale funzione della dichiarazione è quella di accertamento del credito presso il terzo, e, conseguentemente, dell'imposizione del vincolo di destinazione delle somme o dei beni dallo stesso possedute in favore del creditore procedente, necessaria ai fini del perfezionamento del pignoramento presso terzi (Cass. n. 13021/1992; n. 15615/2005).

Nella dichiarazione, la cui natura giuridica secondo la giurisprudenza è assimilabile alla "confessione" e costituisce un riconoscimento avente la valenza di un accertamento costitutivo (Cass. n. 57/1954; 1426/1963; 17367/2003), il terzo è tenuto quindi a fornire tutti gli elementi (soggettivi e oggettivi) che possano consentire la precisa individuazione delle cose o delle somme possedute, nonché a specificare la causa per cui queste si trovano presso di lui. 

Sequestri e cessioni anteriori

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Il terzo è tenuto altresì ad indicare, secondo il penultimo comma dell'art. 547 c.p.c., "i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui" in modo da consentire l'intervento nella procedura esecutiva ai creditori sequestranti, nonché "le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato", anteriormente al pignoramento, poiché quelle successive non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli intervenuti nella procedura espropriativa (ex art. 2914, n. 2, c.c.).

Forme della dichiarazione del terzo

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La comunicazione della dichiarazione da parte del terzo è stata oggetto di sensibili e rilevanti modifiche da parte del legislatore negli ultimi anni, al fine di semplificare, velocizzare e rendere maggiormente efficace l'intera procedura di espropriazione presso terzi.

La legge di stabilità 2013 (l. n. 228/2012), infatti, incidendo notevolmente sul sistema previgente, attraverso la modifica degli artt. 543, 547, 548 e 549 c.p.c., ha previsto, tra le altre cose, una duplice modalità di comunicazione della dichiarazione del terzo.

Dall'1.1.2013, la dichiarazione doveva essere resa in udienza quando il pignoramento riguardava i crediti di cui all'art. 545, 3° e 4° comma, c.p.c. (ovvero i crediti alimentari, di lavoro, ecc.), mentre in tutti gli altri casi poteva essere comunicata al creditore procedente, entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, alternativamente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dallo stesso creditore nell'atto di pignoramento, come disposto dal novellato 2° comma dell'art. 543 c.p.c.

Dichiarazione a mezzo raccomandata o pec

A seguito della novella legislativa di cui al d.l. n. 132/2014 (c.d. "decreto giustizia", convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162/2014), intervenuta, tra le altre materie, anche sulla procedura espropriativa presso terzi, la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. deve essere sempre comunicata a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata a prescindere dalla tipologia dei crediti oggetto dell'espropriazione. 

La presenza del terzo in udienza

La presenza del terzo in udienza, come disposto dal novellato art. 547, 2° comma, n. 4, c.p.c., è richiesta soltanto in caso di mancata comunicazione della dichiarazione. 

Nell'atto di pignoramento, infatti, il creditore procedente dovrà avvertire il terzo che ove non proceda con la comunicazione della dichiarazione, lo stesso dovrà renderla in apposita udienza e che, laddove non si presenti, o sebbene comparso, non renda la dichiarazione neanche alla predetta udienza, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Sempre che l'allegazione del creditore consenta l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo, come disposto dal novellato art. 548 c.p.c., modificato, da ultimo, dalla legge di conversione del d.l. n. 83/2015. 

Dichiarazione positiva, mancata o contestata dichiarazione

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Laddove il terzo rilasci dichiarazione positiva, comunicando di possedere cose appartenenti al debitore esecutato o somme allo stesso dovute, sulle quali non gravano vincoli o restrizioni, siffatta dichiarazione ha l'effetto di accertare in modo definitivo l'esistenza dei beni e dei crediti, aprendo la fase destinata all'assegnazione o alla vendita degli stessi, finalizzata a soddisfare il credito spettante al creditore (Cass. n. 17367/2003).

Nell'ipotesi in cui il terzo renda, invece, dichiarazione elusiva, reticente o ingannevole, tale da allontanare "nel tempo la realizzazione del credito fatto valere nel procedimento esecutivo", lo stesso può essere chiamato al risarcimento dei danni prodotti a carico del creditore procedente ex art. 2043 c.c. (Cass. n. 6245/1980; n. 9888/1995).

Mancata dichiarazione del terzo

Qualora, il terzo non renda la dichiarazione ovvero la stessa venga contestata, le norme di riferimento sono rappresentate dagli artt. 548 e 549 c.p.c., entrambe profondamente novellate dalla l. n. 228/2012 e, con riferimento alla sola mancata dichiarazione, dal d.l. n. 132/2014 e dalla legge di conversione del d.l. n. 83/2015. 

In ordine alla mancata dichiarazione, dopo le modifiche intervenute ad opera del suddetto "decreto giustizia" è venuta meno la distinzione operata dalla previgente disciplina (che sanciva la "non contestazione" del credito pignorato o del possesso del bene di appartenenza del debitore, all'udienza fissata per i crediti di cui all'art. 545, 3° e 4° comma, c.p.c.).

Secondo il riformato art. 548 c.p.c., perciò, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione (a mezzo raccomandata o pec), il giudice fissa con ordinanza un'udienza successiva, notificandola al terzo almeno 10 giorni prima.

Laddove questi non compaia o, pur comparendo, rifiuti di fare la dichiarazione, a questo punto "il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione", soltanto, se, come disposto dalla novella della legge di conversione del d.l. n. 83/2015, "l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo" e il giudice provvede a norma degli artt. 552 o 553. 

Vedi anche: La mancata o contestata dichiarazione del terzo pignorato

Contestazioni sulla dichiarazione del terzo

Ove, infine, dovessero sorgere contestazioni sulla dichiarazione fornita dal terzo, ovvero, se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non sia possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, l'art. 549 c.p.c., nel testo sostituito dalla l. n. 228/2012 e modificato dalla legge di conversione del d.l. n. 83/2015, prevede che sia il giudice dell'esecuzione a provvedere (su istanza di parte, e compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo), con ordinanza, la quale, produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.  

Fac-simile Dichiarazione del terzo

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Di seguito un fac-simile di dichiarazione del terzo a mezzo raccomandata o pec, scaricabile anche in .rtf e in pdf:  

TRIBUNALE DI ..................................

 

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL TERZO PIGNORATO EX ART. 547 C.P.C.

 

Il sottoscritto/La sottoscritta.............................................................................nato/a a........................................, il .........................................................., residente a.......................................codice fiscale................................................., in qualità di terzo pignorato (o di procuratore speciale del terzo pignorato o di difensore munito di procura speciale, nato/a .......................................il .........................e residente a ................................ codice fiscale.............................come da procura allegata), nell'esecuzione presso terzi ............................. promossa da .................................... contro .....................................,

 

visto

l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data ...............................

 

dichiara

 

di essere debitore (o di essere in possesso) nei confronti di.................................. (in qualità di debitore esecutato), delle seguenti somme ...................................................(oppure dei seguenti beni)......................................................................................., il cui pagamento (o la cui consegna) va eseguito in data ................................................

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, che alla data di notifica dell'atto di pignoramento, i predetti crediti:

 

  • non risultavano oggetto di precedenti sequestri eseguiti presso lo stesso (ovvero, risultavano oggetto di sequestro eseguito in data ...............................a favore di .............................);

  • non risultavano oggetto di precedenti cessioni, notificate o accettate dallo stesso (ovvero, risultavano oggetto di cessione, notificata o accettata in data ..................a favore di .......................................);

  • non risultavano oggetto di precedenti pignoramenti eseguiti presso lo stesso (oppure risultavano oggetto di pignoramento, eseguito in data .................. a favore di ......................................... e il dichiarante ha già reso dichiarazione ex art. 547 c.p.c. in data .......................).

 

il sottoscritto allega: ..............

 

Luogo/data Firma

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Data: 15 dicembre 2019