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La costituzione in giudizio dell'attore

La costituzione in giudizio dell'attore è un passaggio fondamentale per la regolare instaurazione del contraddittorio e va fatta entro termini precisi.

Quando deve costituirsi in giudizio l'attore

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Ai sensi dell'articolo 165 del codice di procedura civile, l'attore deve costituirsi in giudizio (a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge) entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini ai sensi dell'articolo 163 bis.

Con tale adempimento, si dà concretezza al principio del contraddittorio e la parte si rende giuridicamente presente nel processo, con la conseguenza di non poter essere dichiarata contumace.

Notifica a più soggetti: quando si costituisce l'attore

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Nel caso in cui sia necessaria una notificazione a più soggetti e questa non avvenga contestualmente, il termine di dieci giorni stabilito dall'articolo 165 c.p.c. per la costituzione dell'attore decorre dalla prima o dall'ultima notificazione?

Il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (la cosiddetta velina).

E' quanto hanno affermato ormai da tempo le Sezioni Unite della Suprema Corte, che, con la sentenza n. 10864 del 18 maggio 2011, hanno risolto una questione di diritto di particolare rilievo da un punto di vista pratico. 

Tuttavia, per espressa previsione dell'ultimo comma dell'articolo 165 c.p.c., "Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione".

Come avviene la costituzione in giudizio dell'attore

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La costituzione in giudizio dell'attore avviene normalmente a mezzo di un procuratore legale e si sostanzia nel deposito telematico della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente l'originale dell'atto di citazione notificato, con la relazione di notifica alla controparte, la procura (se rilasciata con atto separato) e i documenti offerti in comunicazione.

Al momento dell'iscrizione a ruolo l'attore deve anche provvedere al pagamento del contributo unificato. 

Con l'iscrizione della causa a ruolo - effettuata dal cancelliere su istanza della parte costituita e sulla base della nota di iscrizione a ruolo da questa presentata che deve contenere tutti gli estremi per l'individuazione della causa - la controversia viene incardinata presso l'ufficio giudiziario investito della trattazione. 

Costituzione in giudizio dell'attore: effetti

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Contestualmente alla iscrizione della causa nel ruolo generale, il cancelliere procede alla formazione del fascicolo d'ufficio nel quale confluiscono la nota di iscrizione a ruolo e la copia dell'atto di citazione.

Formato il fascicolo d'ufficio il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale non oltre due giorni, con decreto, designa il giudice davanti al quale le parti devono comparire, se non crede di procedere egli stesso all'istruzione.

Tale designazione è operata sulla base di criteri oggettivi e predeterminati secondo tabelle approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura e non più, come un tempo, sulla base di un potere discrezionale del capo dell'ufficio giudiziario. 

Giovanna Molteni

Data: 12 febbraio 2021