Sei in: Home » Guide Legali » Procedura Civile » La cosa giudicata

La cosa giudicata

Cosa si intende per cosa giudicata o giudicato, quali sono i suoi rapporti con il principio del ne bis in idem e quali finalità persegue tale concetto

Guida di procedura civile

Con l'espressione "cosa giudicata", o giudicato, si intende, nel nostro ordinamento, la caratteristica che un provvedimento giurisdizionale assume quando non può più essere sottoposto ai mezzi ordinari di impugnazione.

Quando si ha giudicato

L'immodificabilità del provvedimento può derivare dal fatto che tutti i mezzi di impugnazione a disposizione delle parti interessate sono già stati impiegati o dal fatto che sono scaduti i termini per impugnare.

A caratterizzare un provvedimento passato in giudicato, dunque, è l'incontrovertibilità della questione sulla quale esso si è pronunciato: ciò significa che ormai sulla regolamentazione di quel diritto non può più intervenire nessun giudice.

Cosa giudicata e principio del ne bis in idem

Con la pronuncia che è cosa giudicata, in sostanza, sono esaurite le possibilità di riesaminare la questione, in ottemperanza al principio del cosiddetto ne bis in idem, che governa il nostro ordinamento e in forza del quale un giudice non può esprimersi per due volte sulla stessa azione.

Tale principio è valido sia nel caso in cui le parti rinuncino ai diversi gradi di giurisdizione, lasciando decorrere i relativi termini, sia nel caso in cui questi vengano svolti effettivamente.

In sostanza, la sentenza passata in giudicato rappresenta, per il giudice, un divieto di giudicare nuovamente sulla medesima questione.

Finalità del giudicato

La finalità del giudicato è quella di garantire la certezza del diritto e dei rapporti giuridici. Essa, però, va comunque bilanciata con la necessità di garantire anche la giustizia.

Si badi bene, quindi: quella della cosa giudicata è un'incontrovertibilità relativa, nel senso che esistono anche delle deroghe ad essa, rappresentate dalla possibilità di proporre i mezzi di impugnazione cc.dd. straordinari, come, ad esempio, la revocazione. 

Aggiornamento: novembre 2019