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La conversione del pignoramento

Come fare per sostituire i beni pignorati con una somma di denaro. Guida legale alla conversione del pignoramento con facsimile di istanza di conversione

L'istituto della conversione del pignoramento è un'importante possibilità nelle mani del debitore esecutato.

La sua disciplina è stata modificata in maniera significativa ad opera del decreto legge numero 135/2018 convertito dalla legge numero 12/2019.
Vediamo, quindi, come si presenta attualmente.

Indice:

Cos'è la conversione del pignoramento

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La conversione del pignoramento è la possibilità, data al debitore esecutato, di sostituire le cose pignorate con una somma di denaro comprensiva delle spese di esecuzione e dell'importo dovuto al debitore pignorante e agli altri creditori eventualmente intervenuti a titolo di capitale, interessi e spese. 

La norma: articolo 495 c.p.c.

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La norma che ammette e disciplina la conversione del pignoramento è quella di cui all'articolo 495 del codice di procedura civile, che così recita:

1. Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

2. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

3. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

4. Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

5. Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

6. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.

7. L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

Quando fare l'istanza di conversione del pignoramento

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Come si evince dal dettato normativo, l'istanza di conversione del pignoramento può essere depositata dal debitore sino a quando non siano disposte la vendita o l'assegnazione, ovverosia entro il momento in cui il giudice pronunci la relativa ordinanza.

Una volta presentata l'istanza di conversione, la domanda non può essere più riproposta: una nuova domanda sarebbe inammissibile. 

Cauzione pari a un sesto dei crediti

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L'accoglimento dell'istanza di conversione del pignoramento è subordinata al versamento a titolo di cauzione da parte dell'istante di una somma pari a un sesto (un quinto sino alla riforma del 2018) dei crediti vantati da tutti i creditori, procedente e intervenuti. Vanno dedotti i versamenti già eseguiti, da provare documentalmente. 

Documenti da allegare all'istanza di conversione

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L'istanza di conversione del pignoramento va presentata alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari o alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale del luogo ove è stato eseguito il pignoramento.

Ad essa va allegata la prova di pagamento della cauzione di almeno un sesto del debito, ovverosia un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva. 

Udienza per decidere sulla conversione del pignoramento

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Una volta ricevuta l'istanza di conversione, il giudice fissa, entro 30 giorni, un'udienza durante la quale, dopo aver sentito le parti, viene determinata la somma da sostituire al bene pignorato e viene programmata l'eventuale rateizzazione.

Il giudice rinvia quindi a un'udienza successiva nella quale viene dapprima verificato il buon esito dei versamenti e, poi, viene dichiarata l'estinzione del pignoramento, con cancellazione dello stesso e assegnazione delle somme versate ai creditori. 

La rateizzazione

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Si è fatto cenno alla possibilità che il pagamento della somma sostitutiva del pignoramento venga suddiviso in rate. Si tratta, più nel dettaglio, di una facoltà riservata alle ipotesi in cui le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili. 

La rateizzazione è subordinata alla sussistenza di giustificati motivi, si estrinseca in versamenti mensili e può estendersi sino a massimo quarantotto mesi (trentasei fino alla riforma del 2018). Se, tuttavia, il debitore omette di versare una rata o la versa con un ritardo superiore a trenta giorni (quindici fino alla riforma del 2018), decade dal beneficio della conversione. Si procederà, quindi, con la vendita dell'immobile.

Si precisa che, in caso di rateizzazione, la somma da versare è maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale eventualmente pattuito o, in difetto, al tasso legale.

I creditori vengono pagati ogni sei mesi, mentre le cose pignorate sono liberate dal pignoramento solo una volta che sia stata versata l'intera somma. 

Giurisprudenza sulla conversione del pignoramento

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Si riportano di seguito alcune sentenze rilevanti della Corte di cassazione in materia di pignoramento: 

Cassazione n. 15362/2017

Scopo della norma che consente la conversione è favorire il debitore il quale voglia evitare l'esecuzione, ed i rischi connessi - ad esempio ad una vendita dei propri beni a prezzo vile. Scopo della disposizione che impedisce la reiterazione dell'istanza di conversione, invece, è da un lato impedire che il debitore esecutato, attraverso istanze di conversione formulate all'ultim'ora, rallenti il corso della procedura esecutiva; dall'altro richiamare l'attenzione del debitore sull'importanza della sua richiesta, ed indurlo a formularla con attenzione, consapevole che in caso di rigetto non potrà reiterarla. Non può dunque condividersi l'affermazione secondo cui il divieto di reiterazione non sussiste quando la prima istanza di conversione sia stata dichiarata inammissibile "per vizi formali". Anche un'istanza di conversione affetta solo da vizi formali, infatti, può in teoria essere proposta per finalità dilatorie; ed in ogni caso una tale interpretazione della norma ne svilisce l'aspetto di coazione indiretta sulla posizione del debitore. 

Cassazione n. 6086/2015

In materia di espropriazione forzata, ai fini della conversione del pignoramento immobiliare, il giudice dell'esecuzione deve determinare la somma da sostituire ai beni pignorati tenendo conto, oltre che delle spese di esecuzione, dell'importo, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti fino al momento dell'udienza in cui è pronunciata (ovvero, in cui il giudice si è riservato di pronunciare) l'ordinanza di conversione ai sensi dell'art. 495 c.p.c., comma 3. 

Cassazione n. 27852/2013

In tema di conversione del pignoramento, l'art. 495 c.p.c., u.c., laddove prevede che l'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità, va interpretato nel senso di escludere che l'istanza possa essere avanzata più di una volta nello stesso processo esecutivo dal medesimo debitore esecutato o dai successori nella stessa posizione giuridica di quest'ultimo. 

Facsimile istanza di conversione del pignoramento

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Scarica il facsimile di istanza di conversione del pignoramento, disponibile gratuitamente anche in pdf. 

Aggiornamento guida: agosto 2019

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