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Improcedibilità e inammissibilità dell'appello

Guida all'improcedibilità e inammissibilità dell'appello. Inapplicabilità del filtro e non riproponibilità dell'appello inammissibile o improcedibile

L'improcedibilità

Nel nostro ordinamento, all'articolo 348 del codice di procedura civile, sono previste due specifiche ipotesi in cui l'appello è dichiarato improcedibile.

Innanzitutto, si ha improcedibilità, dichiarabile anche d'ufficio, allorquando l'appellante non si costituisca nei termini.

In secondo luogo l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, allorquando l'appellante, nonostante si sia regolarmente costituito, non compare né alla prima udienza né alla nuova udienza che di conseguenza il collegio fissa con ordinanza non impugnabile.

L'inammissibilità

Il legislatore del 2012, allo scopo di orientare il giudizio di appello a una maggiore rapidità e celerità, ha introdotto una sorta di filtro preventivo.

In particolare, con il nuovo articolo 348-bis c.p.c. si è previsto che, al di fuori dei casi in cui l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello debba essere dichiarata con sentenza, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile dal giudice che ritenga che essa non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta.

In sostanza, al giudicante è dato l'onere di controllare in via preventiva che l'impugnazione non sia viziata da uno dei motivi che la rendono inammissibile.

La dichiarazione di inammissibilità avviene con ordinanza succintamente motivata alla prima udienza di trattazione, sentite le parti e prima di avviare la trattazione vera e propria.

La motivazione può avvenire anche mediante rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa o con riferimento a precedenti conformi.

Con la medesima ordinanza, il giudice provvede sulle spese.

Occorre precisare che l'inammissibilità può essere pronunciata solo quando i presupposti ricorrono sia con riferimento all'impugnazione principale che con riferimento a quella incidentale.

Viceversa, il giudice è tenuto a procedere alla trattazione di tutte le impugnazioni proposte contro la sentenza.

Ricorso in cassazione

Nel caso in cui l'appello sia dichiarato inammissibile, il provvedimento di primo grado può comunque essere impugnato per cassazione.

In tal caso, il termine per il relativo ricorso decorre dalla comunicazione dell'ordinanza con la quale è dichiarata l'inammissibilità o dalla sua notificazione se anteriore.

In quanto compatibile, si applica in tal caso la disciplina della decadenza dall'impugnazione di cui all'articolo 327 c.p.c..

Tuttavia, nei casi in cui l'inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste alla base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione avverso quest'ultima può essere presentato solo per motivi attinenti alla giurisdizione, per violazione delle norme sulla competenza (quando non è prescritto il regolamento di competenza), per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro e per nullità della sentenza o del procedimento.

Tale previsione si applica anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado, al di fuori delle cause per le quali è previsto l'intervento del pubblico ministero.

Inapplicabilità del filtro in appello

La disciplina dell'inammissibilità prevede, in ogni caso, due eccezioni.

Il filtro in appello, infatti, non si applica nelle cause per le quali è previsto l'intervento del pubblico ministero e nei casi in cui l'appello sia proposto nell'ambito del procedimento sommario di cognizione.

Non riproponibilità dell'appello inammissibile o improcedibile

Se l'appello è dichiarato inammissibile o improcedibile, esso non può essere in ogni caso riproposto, indipendentemente dal fatto che il termine fissato a tal fine dalla legge sia decorso o meno. 

Vedi nel formulario:

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Formula appello incidentale