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I vari tipi di processo di esecuzione

Guida di procedura civile
Il processo esecutivo prevede l'espropriazione forzata per crediti, l'esecuzione per consegna o rilascio e l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare

Le azioni che possono essere esperite nell'ambito del processo esecutivo vanno tutte presentate dinanzi al giudice dell'esecuzione.

Esse però non possono essere ricondotte a unità ma vanno, sostanzialmente, distinte in tre diverse specie: l'espropriazione forzata per crediti di denaro, l'esecuzione per consegna o rilascio e l'esecuzione di obblighi di fare e di non fare. 

L'espropriazione forzata per crediti di denaro

L'espropriazione forzata per crediti di denaro, anche definita come esecuzione forzata in forma generica, è quel procedimento esecutivo attraverso il quale al debitore vengono sottratti coattivamente alcuni dei beni che compongono il suo patrimonio.

Da essi, poi, si ricava, sempre in maniera coattiva, il denaro necessario a soddisfare le pretese del creditore.

Nel nostro ordinamento esistono diverse tipologie di espropriazione forzata per crediti di denaro.

Si tratta, in particolare, delle seguenti:

  • espropriazione immobiliare,
  • espropriazione mobiliare,
  • espropriazione mobiliare presso terzi,
  • espropriazione di beni indivisi,
  • espropriazione contro il terzo proprietario.

L'esecuzione per consegna o rilascio

L'esecuzione per consegna o rilascio, invece, è quel procedimento esecutivo attraverso il quale il creditore consegue direttamente la materiale disponibilità della cosa, mobile o immobile, oggetto delle sue pretese.

La consegna riguarda le cose mobili, il rilascio le cose immobili.

L'esecuzione degli obblighi di fare o non fare

L'esecuzione degli obblighi di fare o non fare, infine, è quel procedimento esecutivo attraverso il quale il creditore può ottenere che il debitore compia, in maniera coattiva, il suo obbligo di eseguire una specifica prestazione a vantaggio del creditore.

E' anche quel procedimento attraverso il quale, sempre coattivamente, è possibile distruggere quanto realizzato in violazione di un obbligo di non fare.

Aggiornamento: dicembre 2019