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La mancata o contestata dichiarazione del terzo

Come sono disciplinate dal codice di rito la mancata dichiarazione del terzo pignorato e l'ipotesi in cui la sua dichiarazione sia contestata
Guida di procedura civile


La dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile assume nella disciplina dell'espropriazione presso terzi un ruolo fondamentale, perché solo con la stessa, a seguito dell'invito ex art. 543 c.p.c., viene affermata l'esistenza del debito del terzo verso il creditore, si perfeziona il pignoramento e vengono consentite l'assegnazione e la vendita del credito pignorato (v. “La dichiarazione del terzo pignorato�?). 

Anche in ragione di tale importanza, il legislatore si è preoccupato di disciplinare specificamente e in maniera puntuale le conseguenze sia della mancata che dell'omessa dichiarazione del terzo, eventi ai quali sono dedicati gli articoli 548 e 549 del codice di rito.

Mancata o contestata dichiarazione del terzo: le riforme

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Prima di addentrarci nella disciplina della mancata e della contestata dichiarazione del terzo, vale la pena porre in evidenza che la stessa, nel corso degli anni, è stata oggetto di numerose modifiche.

Solo nell'ultimo decennio, gli articoli 548 e 549 sono stati riformati in ben tre occasioni: ad opera della legge numero 228/2012, (c.d. “legge di stabilità 2013�?), del decreto legge numero 132/2014 e, infine, del decreto legge numero 83/2015.

La mancata dichiarazione del terzo

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Sulla base della disciplina attualmente in vigore, se il creditore non riceve la dichiarazione del terzo e lo dichiara in udienza, il giudice, in prima battuta, fissa una nuova udienza con ordinanza da notificare al terzo almeno dieci giorni prima che la stessa si svolga.

Se a tale udienza il creditore non compare o compare ma si rifiuta di rendere la dichiarazione, le conseguenze sono molto rilevanti: il credito pignorato o il possesso del bene del debitore da parte del terzo si considera non contestato ma accertato nei termini esatti nei quali lo ha descritto il creditore. L'unico presupposto richiesto è che l'allegazione del creditore consenta di ben identificare il credito o i beni del debitore che sono in possesso del terzo.

In altre parole, se, ad esempio, Tizio si rivolge con un pignoramento presso terzi a Caio, affermando che questo deve 10mila euro al suo debitore Sempronio, ma Caio non rende la dichiarazione, ai fini del procedimento esecutivo si considera pacifico e non contestato che effettivamente Caio debba tale somma a Sempronio. Essa verrà quindi assegnata dal giudice a Tizio. 

Resta ferma la possibilità per il terzo di impugnare l'ordinanza di assegnazione dei crediti emessa in conseguenza della mancata dichiarazione, ma solo se riesce a dimostrare di non averne avuto conoscenza perché la notifica era irregolare o per caso fortuito o forza maggiore.

La contestata dichiarazione del terzo

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Può anche accadere che il terzo renda la dichiarazione ma su di essa sorgano delle contestazioni.

In tal caso, il codice di procedura civile prevede che il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, compia tutti gli accertamenti che si rendano necessari per accertarne la veridicità, nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.

All'esito di tali accertamenti emette un'ordinanza che produce tutti i necessari effetti ai fini della procedura esecutiva.

Allo stesso modo si procede anche quando il terzo ometta la dichiarazione e l'allegazione del creditore non consenta di ben identificare il credito o i beni del debitore che sono in possesso del terzo.

Aggiornamento: dicembre 2019

Vedi anche:  la dichiarazione del terzo pignorato guida legale e fac simile