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Espropriazione forzata

Guida di procedura civile
Cos'è l'espropriazione forzata, il fondamento giuridico, le fasi del processo di espropriazione e le forme che può assumere

Cos'è l'espropriazione forzata

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Il codice di procedura civile regola il processo esecutivo in maniera abbastanza esaustiva, lasciando al di fuori del suo ambito di applicazione solo i procedimenti concorsuali e alcuni procedimenti esecutivi speciali (ad esempio di tipo fiscale), previsti e disciplinati da leggi speciali.

Ad occuparsi del procedimento esecutivo, in particolare, è il terzo libro del codice di rito, che contiene anche una regolamentazione dedicata ai procedimenti cognitivi relativi alle opposizioni.

La funzione del processo esecutivo

La funzione propria del processo esecutivo, si ricorda, è quella di attuare concretamente e in via coattiva un diritto accertato da una sentenza, frutto di un procedimento giudiziale cognitivo, oppure da un titolo di credito o ancora da una scrittura privata autenticata.

In tutti questi casi esiste un soggetto (creditore) che è titolare di un diritto che dovrebbe essere soddisfatto mediante l'azione di un altro soggetto (debitore), il quale però resta inattivo.

Ecco allora che il sistema giudiziario fornisce al creditore uno strumento per conseguire il soddisfacimento del proprio diritto coattivamente, superando le resistenze del debitore.

Dal punto di vista della struttura, invece, il procedimento esecutivo presenta delle caratteristiche di volta in volta diverse a seconda del tipo di diritto che occorre concretamente attuare, mentre resta comune l'elemento della coattività.

Infatti, il processo esecutivo deve permettere al creditore di conseguire "tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire" (G. Chiovenda), per cui l'ideale sarebbe avere un processo che consenta di ottenere la soddisfazione proprio di quel diritto oggetto della prestazione cui il debitore è tenuto.

Questo, del resto, è quanto sancito dal codice civile quando stabilisce che la tutela giurisdizionale esecutiva deve essere attuata in forma specifica per quanto possibile (artt. 2930, 2931, 2933 c.c.).

A volte, però, questa possibilità viene a mancare e allora l'ordinamento trasforma il diritto sostanziale specifico del creditore, rendendolo quanto più generico possibile al fine di poterne ottenere l'esecuzione coattiva.

Esecuzione forzata

Il massimo grado di trasformazione generica del diritto è dato dalla conversione dello stesso in una somma di denaro.

Ogni diritto patrimoniale, ossia suscettibile di una quantificazione in denaro, può essere infatti soddisfatto mediante il pagamento di una somma. Si pensi, ad esempio, agli istituti giuridici della aestimatio rei, del risarcimento dei danni e della corresponsione del tantundem.

Ed è proprio qui che si inserisce l'espropriazione forzata, ovverosia l'esecuzione in forma generica del diritto sostanziale del creditore, previa sua trasformazione in un credito di denaro.

In sostanza, tale forma di tutela esecutiva è quella che il nostro ordinamento mette a disposizione per la tutela dei crediti relativi a somme di denaro.

L'espropriazione forzata si distingue, pertanto, dai due tipi di esecuzione forzata in forma specifica, quali l'esecuzione per consegna e rilascio e l'esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare.

La disciplina dell'espropriazione forzata

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Tanto premesso in via generale, occorre sin da subito chiarire che, nonostante l'espropriazione forzata trovi la sua fonte di regolamentazione nel codice di procedura civile, agli articoli 483 e seguenti, il suo fondamento giuridico va individuato nel codice civile.

Il riferimento, in particolare, va innanzitutto all'articolo 2740 c.c., il quale sancisce il principio della responsabilità patrimoniale, in base al quale il "debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri".

Il riferimento va, poi, all'articolo 2910 c.c., il quale stabilisce che "il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore".

Le fasi del processo di espropriazione forzata

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Il processo di espropriazione forzata si articola in tre distinti momenti.

Innanzitutto è necessario individuare e conservare l'elemento attivo del patrimonio del debitore. Ciò avviene mediante il pignoramento.

In secondo luogo, tale elemento attivo deve essere trasformato in una somma di denaro, ovverosia "liquidato". A meno che, ovviamente, esso non sia già "liquido".

Infine, il ricavato deve essere distribuito al creditore o tra i creditori.

Le forme dell'espropriazione

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Dell'espropriazione forzata esistono diverse forme.

Innanzitutto, ne abbiamo una per i beni mobili, una per i beni immobili e una per i crediti.

Abbiamo, poi, l'espropriazione di beni indivisi, esperibile quando l'esecuzione ha ad oggetto la contitolarità di un diritto su un bene, e l'espropriazione contro il terzo proprietario, esperibile quando di un debito altrui risponde, con beni propri, un terzo. 

class="line15">Data: 15 dicembre 2019