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Espropriazione di beni indivisi

L'espropriazione può avere ad oggetto anche un bene indiviso, del quale il debitore abbia la contitolarità   insieme ad altri soggetti

Espropriazione dei beni indivisi: cos'è

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Quando tra gli elementi attivi del patrimonio del debitore vi sia contitolarità   di un diritto reale che può essere espropriato, ovverosia della proprietà  , dell'enfiteusi, della superficie o dell'usufrutto, l'ordinamento pone a tutela del creditore la cd. espropriazione dei beni indivisi, regolata dagli articoli 599, 600 e 601 del codice di procedura civile.

    In sostanza, in questo tipo di espropriazione l'oggetto dell'esecuzione è rappresentato dalla quota ideale di un bene indiviso.

    Il creditore, infatti, può rivolgersi al solo comproprietario del bene che sia suo debitore, con la conseguenza che l'espropriazione interesserà   esclusivamente la quota di proprietà   di quest'ultimo e non le altre.

    Espropriazione beni indivisi: notifica pignoramento

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    Nel caso in cui si intenda pignorare un bene indiviso, il pignoramento deve essere notificato, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, con avvertimento specifico che è fatto loro divieto di permettere al debitore di separare la propria quota senza espresso ordine del giudice.

    Del resto, per consentire al creditore di conseguire il soddisfacimento del proprio diritto di credito, occorre evitare che i comproprietari colludano con il debitore al fine di effettuare una divisione pregiudizievole.

    Separazione dei beni indivisi da espropriare

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    Nel caso di beni indivisi, per espropriare la sola quota del debitore occorre scinderla dal resto.

    Ciò può avvenire, innanzitutto, mediante separazione. La separazione della quota del debitore in natura è ipotizzabile, però, solo per alcuni beni.

    Quando è possibile procedervi, il giudice dell'esecuzione vi provvede direttamente su istanza specifica del creditore procedente o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati.

    Una volta separata la quota, si procede con la vendita forzata della stessa o con l'assegnazione in pagamento secondo le normali disposizioni previste dal codice di rito.

    Divisione dei beni indivisi da espropriare

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    Qualora la separazione in natura della quota non sia possibile oppure nessuno la richieda, il giudice può scegliere se procedere con il giudizio di divisione o disporre la vendita della quota indivisa.

    La divisione è effettuata a norma del codice civile, preferibilmente in natura, secondo quanto previsto dall'articolo 1114 c.c..

    Ad essa si provvede attraverso un giudizio di cognizione che verrà   svolto con la partecipazione del creditore pignorante e di tutti i condividenti.

    Ovviamente, il giudizio può essere sostituito da un accordo fra le parti.

    In ogni caso, per consentire di procedere alla divisione, l'esecuzione resta medio tempore sospesa.

    Riassunzione dell'espropriazione sospesa

    Dopo la sospensione, il processo esecutivo riprende a seguito di riassunzione da parte del soggetto interessato, ovverosia del creditore.

    La riassunzione avviene secondo le indicazioni di cui all'articolo 627 del codice di rito, ovverosia mediante ricorso da presentarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice nel provvedimento con cui ha disposto la sospensione o, comunque, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado oppure dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione.

    Anche in questo caso, realizzata la divisione, si procede con la vendita forzata o con l'assegnazione della quota espropriata.

    Vendita della quota indivisa

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    Se la separazione naturale della quota del debitore non è possibile, il giudice, in alternativa alla divisione, può anche disporre la vendita della quota indivisa, qualora ritenga probabile che essa avvenga a un prezzo pari o superiore al valore della quota stessa, stabilito secondo i parametri in generale indicati dal codice di procedura civile all'articolo 568.

    Espropriazione di beni indivisi: le norme

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    L'espropriazione dei beni indivisi è disciplinata dagli articoli 599, 600 e 601 del codice di procedura civile, dei quali riportiamo, qui di seguito, il testo: 

    Art. 599 - Pignoramento

    1. Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

    2. In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

    Art. 600 - Convocazione dei comproprietari

    1. Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.

    2. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568. 

    Art. 601 - Divisione

    1. Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.

    2. Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.

    Aggiornamento: gennaio 2020