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Decisione in camera di consiglio

La decisione in camera di consiglio è semplificata e prevista in casi specifici. E' presa con ordinanza e dopo aver garantito il diritto di difesa


In alcuni casi, la Corte di cassazione può decidere sui ricorsi che le vengono presentati in maniera semplificata. Sostanzialmente si tratta di decisioni, prese con ordinanza in camera di consiglio, in cui manca la discussione in udienza pubblica.

Decisione in camera di consiglio e diritto di difesa

Ovviamente, anche la decisione in camera di consiglio va presa avendo cura di garantire il diritto di difesa.

Pertanto le parti interessate:

  • vengono avvisate che la trattazione della questione avverrà in camera di consiglio,
  • vengono messe a conoscenza delle conclusioni del P.M.,
  • sono autorizzate a depositare memorie,
  • possono chiedere di essere sentite.

Quando la Cassazione decide in camera di consiglio

A disciplinare la pronuncia in camera di consiglio è l'articolo 375 del codice di rito, il quale chiarisce in quali casi la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, decide in maniera semplificata.

Ciò accade, nel dettaglio, quando i giudici:

  • dichiarano l'inammissibilità del ricorso sia principale che incidentale,
  • decidono un regolamento di competenza o di giurisdizione,
  • accolgono o rigettano il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.

La pronuncia in camera di consiglio della sezione semplice

Le sezioni semplici della Cassazione, poi, pronunciano in camera di consiglio in tutti gli altri casi in cui non ritengano che la particolare rilevanza della questione di diritto sottoposta alla loro attenzione renda più opportuna la trattazione pubblica.

La trattazione in pubblica udienza da parte delle sezioni semplici è richiesta, inoltre, quando il ricorso è stato alle stesse rimesso dalla sezione appositamente prevista dall'articolo 276 c.p.c. in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.

Tali previsioni relative alla trattazione della causa da parte delle sezioni semplici sono state introdotte dall'articolo 1-bis del decreto legge numero 168/2016, come inserito dall'allegato alla legge di conversione numero 197/2016, con decorrenza dal 30 ottobre 2016 e applicazione ai soli ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione o già depositati a tale data ma per i quali non era ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Aggiornamento: novembre 2019