Sei in: Home » Guide Legali » Procedura Civile » Costituzione in appello

Costituzione in appello

La costituzione in appello segue le regole della costituzione in primo grado. Guida con le conseguenze della costituzione fuori termine 


La costituzione in appello è un passaggio fondamentale nell'istruzione del secondo grado di giudizio. Solo una volta che la stessa è avvenuta, infatti, il cancelliere provvede all'iscrizione della causa a ruolo e alla formazione del fascicolo d'ufficio.

Come avviene la costituzione in appello

In via generale, la costituzione in appello è assoggettata alle stesse forme e agli stessi termini previsti per i procedimenti davanti al Tribunale.

Il che vuol dire che l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, o cinque in caso di abbreviazione dei termini, mentre l'appellato deve costituirsi venti giorni prima dell'udienza.

Costituzione in appello fuori termine

Il rispetto di tali termini è particolarmente importante, in particolar modo per l'appellante.

Infatti, se l'appellante non si costituisce nei termini, l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio. Non è più possibile per tale soggetto costituirsi fino alla prima udienza se vi è stata la tempestiva costituzione dell'appellato.

Se invece è l'appellato a non costituirsi nei termini, egli incorre nelle preclusioni e nelle decadenze previste dagli articoli 167, 343 e 346 c.p.c.. Pur con tale limitazione, tale soggetto ha comunque la facoltà di costituirsi fino alla prima udienza nel caso in cui chi ha proposto appello si sia regolarmente costituito. 

Costituzione in appello: cosa accade se manca la sentenza impugnata

L'articolo 347 del codice di procedura civile prevede, poi, la necessità che l'appellante inserisca nel proprio fascicolo, all'atto della costituzione, la copia della sentenza impugnata.

Mentre in passato era espressamente previsto che, in mancanza del fascicolo dell'appellante e, di conseguenza, della copia della sentenza, l'appello doveva essere dichiarato improcedibile, oggi non è più così.

A tal proposito la giurisprudenza ha specificato che in tal caso il giudice è tenuto comunque a una decisione di merito, se essa risulta possibile in base agli atti, o, viceversa, a una dichiarazione di inammissibilità dell'appello per carenza degli elementi essenziali (cfr., tre le altre, Cass. n. 238/2010).

Egli richiede, poi, la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere di primo grado. 

Aggiornamento: novembre 2019


Vedi anche:

Fac-simile atto di appello

Fac-simile comparsa di risposta in appello

L'appello incidentale - guida legale

Fac-simile appello incidentale