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L'atto di citazione

L'atto di citazione è l'atto introduttivo del processo di cognizione ordinario, ovverosia lo strumento con cui proporre una domanda giudiziale

A chi notificare l'atto di citazione

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Con l'atto di citazione la parte attrice, da un lato, chiede al giudice competente la tutela di un proprio diritto e, dall'altro lato, invita un altro soggetto (detto convenuto) a comparire dinanzi al giudice a una determinata data per potersi difendere in giudizio rispetto alle sue pretese, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Da quanto detto emerge chiaramente che la parte attrice deve portare l'atto di citazione a conoscenza di almeno altri due soggetti: il giudice e il convenuto.

Del resto, il processo è generalmente definito come un actus trium personam, ovverosia come un'attività di tre persone. 

Di conseguenza, l'atto di citazione andrà prima notificato alla controparte e poi, nel rispetto dei termini previsti dal codice di rito (sui quali ci soffermeremo nei prossimi paragrafi), andrà iscritto a ruolo e in tal modo posto a conoscenza del giudice.

Atto di citazione e oggetto del processo

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Oltre alla funzione di portare la domanda giudiziale a conoscenza di almeno altri due soggetti (il giudice e il convenuto), l'atto di citazione ha anche la fondamentale funzione di individuare l'oggetto processuale.

In esso, infatti, deve farsi necessariamente riferimento sia alla situazione sostanziale che si intende tutelare, sia all'illecito altrui che avrebbe prodotto la lesione di tale situazione sostanziale, sia, infine, alla tutela che si intende ottenere dal giudice.

Contenuto dell'atto di citazione

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Anche per assolvere tale funzione, l'atto di citazione deve contenere una serie di indicazioni e rispondere a determinati requisiti formali stabiliti dall'articolo 163 del codice di procedura civile.

Identificazione del giudice e delle parti

Innanzitutto vanno identificati il giudice e le parti.

I numeri 1 e 2 del comma tre dell'articolo 163 c.p.c., infatti, precisano in primo luogo che nell'atto di citazione va indicato il tribunale dinanzi al quale è proposta la domanda.

Tale atto deve inoltre contenere il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore oltre che il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora sia del convenuto che delle persone che rappresentano o assistono tali due soggetti.

Il petitum

L'atto di citazione, poi, deve contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda, comunemente definita petitum.

In sostanza si tratta di identificare chiaramente cosa viene chiesto al giudice con l'azione che si sta esperendo.

Causa petendi

Nell'enunciare gli elementi che deve contenere l'atto di citazione, l'articolo 163, al numero 4, fa inoltre riferimento alla cosiddetta causa petendi.

Si tratta dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda.

Conclusioni

Sempre il numero 4 dell'articolo 163, oltre che alla causa petendi, inserisce tra i contenuti dell'atto di citazione anche le conclusioni.

Sono le richieste che l'attore fa al giudice, che, di conseguenza, rappresentano il metro di misura per determinare la soccombenza della parte e per verificare il rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Esse possono essere modificate solo se non si incide sull'oggetto del processo, che è intangibile e si cristallizza con la presentazione dell'atto di citazione.

Mezzi di prova

La citazione deve inoltre contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e, in particolare, dei documenti che egli offre in comunicazione.

Si tratta, tuttavia, di un'indicazione facoltativa in quanto, in forza di quanto previsto dall'articolo 183 del codice di rito, l'indicazione dei mezzi di prova può essere effettuata anche successivamente alla proposizione dell'atto di citazione.

Procuratore

Ad eccezione dei limitati casi in cui la parte è autorizzata a stare in giudizio personalmente, l'atto di citazione deve indicare anche il nome e il cognome del procuratore (che sottoscriverà l'atto prima di notificarlo) e riportare la procura.

Con riferimento a tale aspetto, la previsione di cui all'articolo 163 c.p.c. va integrata con quella di cui all'articolo 125, che dispone che il difensore che rappresenta in giudizio una parte deve indicare nella citazione anche il proprio codice fiscale e il proprio numero di fax.

Con riferimento alla procura, poi, l'articolo 125 stabilisce che essa può essere rilasciata anche in data posteriore rispetto alla notificazione dell'atto, ma comunque anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

A tal proposito si sottolinea che, come già accennato sopra e al contrario di quanto avviene con il ricorso (che è l'altro atto introduttivo del processo), la citazione viene prima notificata alla controparte e poi depositata nella cancelleria del giudice.

Comparizione delle parti e inviti al convenuto

L'articolo 163, infine, sancisce che nell'atto di citazione va indicato il giorno dell'udienza di comparizione e va inserito l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 o di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini.

Il convenuto va inoltre invitato a comparire dinanzi al giudice designato, nell'udienza indicata, con l'avvertimento che la costituzione oltre i termini sopra visti implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 del codice di procedura civile.

Atto di citazione: i termini da rispettare

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Quando si redige un atto di citazione e si intende avviare, così, un procedimento giudiziale, bisogna prestare una particolare attenzione ai termini.

L'articolo 163-bis del codice di procedura civile, infatti, sancisce che tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni.

Tale lasso temporale è esteso a centocinquanta giorni nel caso in cui il luogo della notificazione non si trovi in Italia ma all'estero.

In ogni caso, se la causa richiede una pronta spedizione, il presidente del tribunale può abbreviare sino alla metà i predetti termini, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce all'atto originale e alle copie della citazione.

Termine eccedente il minimo

Come vedremo meglio di seguito, il termine inferiore a quello stabilito dalla legge comporta la nullità della citazione.

Ma cosa accade, invece, se esso eccede il minimo?

Secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 163-bis c.p.c., in una simile ipotesi il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo rispetto alla data indicata dall'attore. Ciò, in ogni caso, nel rispetto dei termini di legge.

Su tale istanza il presidente provvede con decreto che il cancelliere dovrà poi comunicare all'attore almeno cinque giorni liberi prima della data della nuova udienza.

Nullità dell'atto di citazione

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L'omissione di alcuni requisiti dell'atto di citazione o la loro assoluta incertezza può, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 164 del codice di rito, comportare la nullità della citazione.

Individuazione del giudice, identificazione delle parti, data, termini e avvertimento al convenuto

In particolare la nullità è determinata nel caso in cui è omessa o risulta assolutamente incerta l'individuazione del giudice o l'identificazione delle parti.

Si ha nullità, poi, anche nel caso in cui manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge o se mancano gli avvertimenti da fare al convenuto.

In questi casi, il giudice, se il convenuto non si costituisce in giudizio, dispone d'ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio.

Con la rinnovazione i vizi sono sanati e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dalla prima notificazione. 

Se invece non si esegue la rinnovazione, la causa è cancellata dal ruolo e il processo si estingue.

Nel caso in cui il convenuto si costituisce in giudizio le cose cambiano: la costituzione, infatti, sana i vizi della citazione e gli effetti sostanziali e processuali della domanda restano salvi.

Può comunque accadere che il convenuto, costituendosi, deduca l'inosservanza dei termini a comparire o l'assenza dell'avvertimento di cui al numero 7 dell'articolo 163 c.p.c.: in tal caso il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

Petitum omesso o incerto e causa petendi assente

L'articolo 164 del codice di rito prevede, poi, altre ipotesi in cui la citazione è nulla.
In particolare, ci si riferisce ai casi in cui sia stato omesso o sia assolutamente incerto il petitum o se manca la causa petendi.

In tali casi il giudice, rilevata la nullità, stabilisce un termine perentorio entro il quale l'attore deve rinnovare la citazione o integrare la domanda se il convenuto si è costituito.

Restano tuttavia ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

Modello per la redazione di un atto di citazione

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Un esempio di come deve essere compilato un atto di citazione è disponibile nel nostro formulario scaricabile anche in formato doc e pdf. 

Data: 12 febbraio 2021