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Le azioni petitorie
Il nostro ordinamento giuridico, oltre ad aver previsto la possibilità che il proprietario, al ricorrere dei presupposti specifici, possa esperire le azioni possessorie, al fine di ottenere una tutela tanto sommaria quanto celere, ha individuato anche una serie di strumenti dedicati esclusivamente alla salvaguardia del diritto di proprietà. A tal proposito, gli articoli 948-951 del codice civile disciplinano, rispettivamente, l'azione di rivendicazione, l'azione negatoria, l'azione di regolamento di confini e di apposizione di termini. Il primo dei mezzi processuali elencati è certamente quello più importante, dato che ha lo scopo di far restituire al proprietario il bene che gli è stato sottratto. A differenza da quanto visto in tema di azioni possessorie, l’attore è tenuto a dimostrare il suo titolo di proprietà, unico che dà titolo all’azione di cui trattasi, ed è questa una delle prove che può risultare più difficili da fornire in giudizio, specie quando la res è giunta all’attuale proprietario a seguito di una serie di trasferimenti, tanto che si parla di “probatio diabolica”. Consapevole della gravità di siffatto onere probatorio, tuttavia, il legislatore ha posto alcuni correttivi contemplati in seno alla disciplina del possesso. Legittimato passivo dell'azione di rivendicazione è chiunque abbia il possesso o la detenzione della cosa ovvero chi, prima della proposizione della domanda giudiziale, abbia consapevolmente ceduto il bene a terzi. In quest’ultima evenienza, il soggetto che ha sottratto la cosa al proprietario sarà tenuto a recuperala e restituirla allo stesso ovvero a corrispondergli l'equivalente in denaro qualora il bene non possa essere reperito. Nonostante il principale fine dell’azione rivendicatoria (conosciuta fin dai tempi dei Romani con il termine di “actio rivendicatoria”) sia quello di far recuperare al proprietario la res, costui può anche chiedere che sia accertato e dichiarato formalmente in giudizio il suo titolo, prevenendo, in tal modo, la necessità di ulteriori pronunce sul punto.
L'actio negatoria, invece, può essere promossa dal proprietario che abbia timore di subire un pregiudizio da terzi che vantino sulla medesima cosa diritti reali limitati (ad esempio diritto di usufrutto o servitù); da ciò deriva che unico legittimato passivo è chi si dichiari titolare di un diritto reale di godimento e, in conseguenza di tale affermazione, costituisca per il proprietario un concreto pericolo di molestia.
L’azione di regolamento di confini e quella di apposizione di termini, infine, pur avendo numerose analogie, tra cui quella di aver ad oggetto esclusivamente la proprietà fondiaria, sono esperibili al ricorrere di presupposti differenti. La prima, infatti, è volta ad ottenere dall'autorità giudiziaria la precisa determinazione della linea di confine che separi due fondi attigui. Nel caso in cui, anche a seguito della opportuna consulenza tecnica permanga l'incertezza, avranno efficacia probatoria i certificati catastali. A fondamento dell'azione di apposizione di termini, invece, non vi è un dubbio circa l’esatta delimitazione del confine, dato che l'unico scopo di tale strumento è quello di ripristinare i termini mancanti o divenuti irriconoscibili, ripartendo equamente la spesa tra i proprietari finitimi.
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