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Denuncia di nuova opera

La denuncia di nuova opera (art. 1171 c.c.) tutela il possessore (il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento) dal pericolo di danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto

Cos'è la denuncia di nuova opera

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Possesso e proprietà

La "denunzia di nuova opera", di cui all'art. 1171 c.c., è volta a tutelare il possessore (così come il proprietario o il titolare di un altro diritto reale di godimento) dal pericolo di danno alla res, che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, allorché taluno intraprenda una nuova opera su di un fondo proprio od altrui.

Finché l'opera medesima non è completata o, comunque, non è trascorso un anno dal suo inizio, egli è legittimato a chiedere al giudice di imporre al soggetto che sta compiendo l'opera il divieto alla sua prosecuzione, ovvero di consentirla, con l'obbligo di attenersi a determinate cautele che assicurino l'eliminazione (o, almeno, il minimizzarsi) dei rischi temuti dall'attore.

Elementi costitutivi

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Tre sono, dunque, gli elementi costitutivi della fattispecie:

  • la condotta umana

che deve essere illecita, ovvero lesiva della proprietà o del possesso dell'attore (Cass. n. 2897/1987);

  • la nuova opera 

che non deve essere ancora ultimata (Cass. n. 4649/1991), poiché dopo l'ultimazione della stessa non sarà più possibile ricorrere all'azione di nunciazione ma dovrà farsi ricorso alle azioni repressive volte alla rimozione e alla eliminazione della situazione dannosa (in particolare, in presenza dei presupposti necessari all'esercizio dell'azione, le azioni possessorie di cui agli artt. 1168-1170 c.c.) (Cass. n. 3573/2002; conf. Cass. n. 4649/1991; Trib. Padova 9.6.2006); 

  • un ragionevole timore di danno

intendendo non un danno certo o attuale (Cass. n. 1736/1979), bensì il timore di un pregiudizio che potrebbe derivare da opere che, pur se non immediatamente lesive, sono suscettibili di essere ritenute in futuro fonte di un danno, in forza dei caratteri obiettivi che potrebbero assumere laddove condotte a termine (Cass. n. 4802/1988). La condizione dell'azione di nuova opera pertanto non deve necessariamente identificarsi in un danno certo o già verificatosi, "ma può anche riconoscersi nel ragionevole pericolo che il danno si verifichi in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell'opera portata a compimento" (Cass. n. 892/2001; Cass. n. 21941/2012), purché corrisponda ad una modifica dello stato dei luoghi di una certa rilevanza, dal punto di vista qualitativo o quantitativo, che rivesta un certo "carattere di permanenza" (cfr., in dottrina, Masi) ma non anche della "definitività" e dell'"inamovibilità" (Trib. Bologna n. 4633/2005).

Il timore, inoltre, deve essere "ragionevole" (l'art. 1171 c.c. parla infatti di "ragione di temere") e quindi potrà essere ritenuto esistente qualora il verificarsi del danno appaia probabile o quantomeno possibile ad una persona di media diligenza (Cass. n. 6/1977).

Legittimazione attiva e passiva

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La legittimazione attiva e passiva all'azione di denuncia di nuova opera non presenta notevoli difficoltà, essendo chiara la lettera dell'art. 1171 c.c.

Legittimato attivamente è il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore.

L'azione è concessa anche al comunista o al compossessore nei confronti di terzi a tutela della cosa comune, sia in caso di inerzia dell'amministratore sia a prescindere da essa, nonché nei confronti degli altri comunisti (o condomini) purchè il denunciante non abbia aderito alla deliberazione dell'opera nuova (Trib. Trani 30.1.2009).

Per la dottrina e la giurisprudenza prevalente va escluso dal novero dei legittimati attivi il detentore, ancorché qualificato (cfr., ex multis, Cass. n. 848/1983 2546/1978; contra, in dottrina, Franchi).

Quanto alla legittimazione passiva, il destinatario dell'azione non può che essere colui che volontariamente intraprende la nuova opera sul proprio o altrui fondo.

Pertanto, non necessariamente il proprietario dell'opera stessa, ma colui che ne assume l'iniziativa (l'esecutore) e soprattutto la responsabilità (autore "morale") anche se non la realizza materialmente (ad es. nel contratto di appalto, legittimato passivo sarà il committente e non l'appaltatore) (Cass. n. 4137/1983; Cass. n. 1445/1981). 

Termini

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L'azione deve essere esercitata entro un termine piuttosto breve di decadenza, congruo con l'intrinseca pericolosità dell'opera nuova (cfr., in dottrina, Franchi), ovvero non oltre un anno dall'inizio dei lavori.

Il termine iniziale

Ai fini dell'individuazione del termine iniziale ex art. 1171 c.c., per la dottrina e la giurisprudenza prevalente, non è sufficiente aver compiuto i lavori preparatori, dai quali si possa desumere la volontà dell'autore di porre in essere un'opera foriera di un possibile pregiudizio (come ad esempio l'approntamento dei materiali necessari), ma occorre la presenza di concrete modificazioni del mondo esterno: l'opera intrapresa, cioè "deve possedere caratteristiche tali da potersene apprezzare la potenzialità lesiva della proprietà o del possesso" (Trib. Padova 3.10.2006; in dottrina, Jannuzzi).

Il termine decorre dalla prima modificazione dello stato dei luoghi senza tener conto dei successivi mutamenti, sempre che questi si inseriscano inscindibilmente nel complesso dell'opera intrapresa. Qualora, invece, venga iniziata successivamente alla prima una ulteriore opera autonoma e distinta rispetto alla precedente, il termine decorre dall'inizio dell'ultima costruzione (Cass. n. 2350/1962; in dottrina, Franchi).

Il termine, inoltre, decorre dall'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera e non dalla conoscenza di essa, a meno che la stessa non sia stata iniziata clandestinamente; in tal caso il dies a quo è rappresentato dal momento della cessazione della clandestinità (cfr., in dottrina, Masi, Jannuzzi).

Il termine decadenziale, infine, continua a decorrere anche nell'ipotesi di "mera sospensione temporanea dei lavori, mentre si interrompe tutte le volte in cui - in base ad oggettive ed inequivocabili circostanze di fatto, il cui onere probatorio spetta al denunciante - si dimostri che la parte abbia desistito dai suoi propositi abbandonando l'opera" (Trib. Foggia 9.12.2002). In quest'ultimo caso, laddove l'opera venga proseguita, il termine inizierà nuovamente a decorrere, "avendosi riguardo ad un fatto nuovo e diverso rispetto al precedente inizio dei lavori" (Trib. Foggia 9.12.2002).

La non compiutezza dell'opera

Il problema dell'esatta individuazione del momento di inizio dei lavori si pone anche con riferimento alla "non compiutezza" dell'opera.

Al riguardo, infatti, è discussa la determinazione del momento in cui l'opera possa dirsi compiuta.

I criteri proposti sono due: "funzionale" e "del danno".

Secondo il primo, elaborato dalla risalente giurisprudenza, l'opera deve considerarsi ultimata quando è completa sotto il profilo strutturale e funzionale, ovvero, quando non siano necessari altri lavori per renderla idonea all'utilizzo cui è destinata (Trib. Spoleto 10.1.1961; Trib. Mondovì 31.12.1956), a prescindere dalle opere di completamento e "abbellimento", come decorazioni o rifiniture (Pret. Chiari 1.12.1962) o dal mancato completamento dell'intonaco destinato a preservare il muro dalle infiltrazioni (Trib. Aosta 8.9.1957).

Per il secondo criterio, invece, l'opera può considerarsi finita quando essa abbia provocato tutte le conseguenze dannose temute dal denunciante. Solo in quel momento, infatti, secondo i sostenitori di questa tesi, verrebbe a cadere l'interesse che legittimava il danneggiato a chiedere un provvedimento per la sospensione dei lavori, data l'avvenuta realizzazione dell'intero pregiudizio, per cui l'ulteriore proseguimento dell'opera sarebbe indifferente ai fini della tutela ex art. 1171 c.c. (Pret. Foggia 30.1.967, in dottrina Cabella-Pisu, Giusti, Borselli).  

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Data aggiornamento: 15 dicembre 2022