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Il divieto di atti emulativi
L’art. 833 c.c. vieta di porre in essere tutti quegli atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o arrecare molestia ad altri. Per aversi “atti emulativi” in senso proprio, la giurisprudenza, sulla base di un’interpretazione letterale della norma, richiede il concorso di due elementi indefettibili: uno di tipo oggettivo, che consiste nella mancanza di utilità per chi compie l’attività, e uno di tipo soggettivo, che è rappresentato dalla piena consapevolezza e volontà di nuocere o arrecare molestie. Constatata la scarsa applicazione della disposizione citata, parte della giurisprudenza sta di recente tentando di interpretarla in maniera meno rigida; in una sentenza piuttosto recente della Suprema Corte (Cass. Civ. sentenza del 6 giugno 2002 n. 8251), infatti, si è ritenuta sufficiente l’esistenza di un’oggettiva sproporzione tra il pregiudizio altrui e l'utilità del proprietario, mentre, per quanto concerne l'elemento soggettivo, si è osservato che, nel suo tenore letterale, l’art. 833 c.c. non conferisce una specifica rilevanza giuridica all'animus nocendi, in quanto lo “scopo” di cui la norma parla indica soltanto la finalità oggettiva dell'atto.
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