Danno alla persona

Il danno alla persona comprende tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che possono essere causati a un essere umano, tra cui il danno biologico, il danno esistenziale e il danno morale

Danno alla persona: cosa comprende

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Il danno alla persona è una categoria di danno che comprende il danno patrimoniale e quello non patrimoniale. 

Il primo comprende il danno emergente (perdita economica) e il lucro cessante (mancato guadagno), il secondo i danni alla salute, ai diritti inviolabili dell'uomo e in generale al bene vita. 

Il diritto all'integrità psicofisica della persona, in tutti gli ambiti in cui l'individuo esplica la propria personalità, è infatti diritto primario ed inviolabile tutelato dagli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost. 

In passato il danno non patrimoniale era compreso rigidamente nell'art. 2059 c.c. Oggi invece, grazie alla evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, che ha dato una lettura costituzionalmente orientata della suddetta disposizione codicistica, la risarcibilità del danno non patrimoniale è più ampia.

L'evoluzione del danno non patrimoniale

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Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e di cui al comma 2 dell'art. 185 c.p. ha il suo precedente legislativo nell'art. 38 del codice penale Zanardelli del 1889, quale danno derivante da un delitto che offende l'onore della persona e della famiglia e nell'art. 7 del codice di procedura penale del 1913, che estende il danno ai reati contro la persona e a quelli che offendono la libertà individuale, l'onore della persona o della famiglia, l'inviolabilità del domicilio o dei segreti. 

La dottrina precedente al 1930 sottolinea che l'ansia, l'angoscia, le sofferenze fisiche o psichiche, essendo effimere e non durature, non sono compensabili con equivalenti monetari. Nei lavori preparatori al codice civile ancora vigente il danno non patrimoniale viene concepito come un altro effetto dell'illecito, ovvero un danno-conseguenza, al pari di quello patrimoniale. 

La giurisprudenza successiva al codice civile vigente, identifica in genere il danno non patrimoniale con l'ingiusto turbamento dello stato d'animo del soggetto offeso, conseguente a un fatto reato. La dottrina invece lo riconduce alla sofferenza fisica o psichica. 

Nel rispetto di questi orientamenti, l'art. 2059 c.c. sancisce che i danni non patrimoniali, identificati con i soli danni morali soggettivi, devono essere risarciti solo nei casi determinati dalla legge, sottraendoli alla disciplina dell'art. 2043 c.c. 

Da allora, le discussioni dottrinarie e giurisprudenziali sul danno non patrimoniale, precedenti l'entrata in vigore del codice civile del 1942, non si sono mai sopite. 

Il revirement della Corte Costituzionale

Nel tempo accanto al danno patrimoniale e al danno non patrimoniale, si è delineato il danno biologico (o danno evento del fatto lesivo della salute), termine che evoca il bene giuridico, tutelato dall'art. 32 Cost. 

Il danno biologico, precisamente, ha il suo riconoscimento giuridico, come autonoma voce di danno risarcibile, con la sentenza n. 184/1986, che lo colloca all'interno dell'art. 2043 c.c. Prima di questo riconoscimento infatti il danno viene concepito come perdita economica - patrimoniale, non come perdita di diritti inviolabili dell'individuo. Esso pertanto viene risarcito solo se l'evento dannoso provoca una perdita economica o si identifica con un reato. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 184/86 prevede quindi il cumulo tra tre voci di danno: patrimoniale, morale e biologico (tertium genus). 

Riconoscendo però rilevanza alla persona come valore fondamentale e costituzionalmente tutelato, la Consulta non può limitare la tutela risarcitoria alle sole ipotesi di reato. In questa tutela si deve includere anche il diritto alla salute, in quanto diritto primario della persona, dalla cui lesione discende il riconoscimento del risarcimento del danno. Il fondamento giuridico di questo riconoscimento si colloca negli artt. 2 e 3 della Costituzione, che tutelano la persona in ogni sua espressione, ma anche nell'art. 32, che tutela il diritto alla salute e nel principio generale del neminem laedere, che trova il suo fondamento nell'art. 2043 c.c. e nell'intero ordinamento giuridico. 

Il danno biologico però, anche quando viene collocato all'interno dell'art. 2043 c.c. non trova pace, tanto è vero che è dovuta intervenire ancora la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 372/1994, per spostarlo nell'art. 2059 c.c., dove ancora oggi riposa.Con questo spostamento si supera così la limitazione della categoria dei danni non patrimoniali alla sola figura del danno morale soggettivo e l'art. 2059 c.c. finisce per accogliere ogni altra ipotesi di ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, da cui discendono pregiudizi non valutabili economicamente. 

All'interno del danno non patrimoniale trova ospitalità anche il danno alla salute iure proprio, riconosciuto ai parenti della vittima, mentre resta ancora privo di disciplina il danno morale, non riconducibile ad una fattispecie di reato.Per questo passo ulteriore di deve aspettare un altro sconvolgimento dell'impostazione tradizionale del danno non patrimoniale, che si verifica a partire dall'anno 2003, con la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. 

Le sentenze del 2003 della Cassazione

All'inizio del 2000, dopo diverse pronunce della magistratura di merito (tra cui, Trib. Torino 8.8.1995) all'interno del sistema risarcitorio entra anche il "danno esistenziale", quale "lesione di diritti di rilevanza costituzionale". Utilizzando il varco offerto dall'art. 2 Cost., la S.C. afferma l'importante principio per cui la tutela risarcitoria deve essere estesa a "tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana" (Cass. n. 7713/2000), ammettendo l'autonoma risarcibilità del danno esistenziale ex art. 2043 c.c. (Cass. n. 9009/2001). 

In pratica questa ampia categoria deve ricomprendere "le sottocategorie del danno biologico di natura psicofisica e le altre ipotesi risarcitorie diverse dalla tutela del diritto alla salute (Corte Conti, n. 10/2003). In questo modo, al danno biologico viene affiancato il danno esistenziale, il quartum genus per la tutela dei diritti garantiti costituzionalmente e diversi da quello alla salute. 

In questo quadro si collocano i cambiamenti del 2003, anno in cui viene sciolto il legame tra danno patrimoniale e reato. La sentenza n. 233/2003 della Corte Costituzionale, afferma, infatti, che l'art. 2059 c.c. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito all'astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge. Tale sentenza finisce così per ricondurre il danno alla persona nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale. 

La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. però non deve condurre, come afferma la S.C a un incremento generalizzato e a duplicazioni delle poste di danno, Essa deve rappresentare più che altro un mezzo per colmare le lacune ancora presenti nella tutela risarcitoria della persona, che va quindi ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale. Quest'ultimo comprensivo in particolare del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ed ulteriori (danno esistenziale), conseguenti alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto. 

Scomposizione del danno non patrimoniale in diverse tipologie che però, secondo la Suprema Corte, non impedisce un'unica valutazione equitativa di tutti i danni non patrimoniali espressa da un'unica somma di denaro comprensiva di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo. 

L'unitarietà del danno non patrimoniale: le sentenze del 2008

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., proposta dalle sentenze del 2003 è confermata dalle Sezioni Unite nel novembre 2008. Le stesse riconducono in un'unica categoria onnicomprensiva di danno non patrimoniale personalizzato, il danno biologico, esistenziale e morale, anche se i termini sono ancora utilizzabili a fini descrittivi. 

Le S.U. però inibiscono richieste pretestuose, emulative, speculative, speciose e duplicatorie. Questo orientamento richiede, per questo un più rigoroso onere allegatorio e probatorio, una precisa individuazione dei danni subiti, secondo il loro contenuto e la loro emersione fattuale, con la precisazione che il richiamo ai valori costituzionali non può operare rigidamente, perché ogni valore subisce l'influenza dell'evoluzione sociale e, quindi cambia nel tempo. Rimane, fermo, ad ogni modo, che il risarcimento deve essere integrale e non suscettibile di duplicazioni. 

Danno patrimoniale e non patrimoniale

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Nell'attuale sistema bipolare si distingue, quindi, il danno patrimoniale da quello non patrimoniale, analizziamoli separatamente. 

Il danno patrimoniale o danno conseguenza, di semplice accertamento, è la lesione al patrimonio valutabile in termini monetari, ossia è il pregiudizio di natura economica, rilevabile mediante una comparazione del patrimonio anteriormente e successivamente al verificarsi del fatto dannoso e si scompone nelle seguenti sottocategorie:

  • "danno emergente": somma di denaro necessaria per ripristinare lo status quo ante l'evento che ha comportato il danno;
  • "lucro cessante": mancato guadagno di una somma di denaro che l'evento dannoso impedisce di realizzare. Danno che si proietta nel futuro e costituisce conseguenza probabile, imputabile all'evento dannoso, valutabile su base prognostica, ossia in base a  presunzioni semplici. 

Il danno non patrimoniale, invece, afferente a beni immateriali (quali la vita affettiva, la salute, l'onore, il prestigio, il nome, ecc.), ossia a beni della vita che non possono essere oggetto di quantificazione economica, è definito come il danno conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. 

Trattasi di una categoria onnicomprensiva, che comprende ogni tipo di pregiudizio all'integrità dell'individuo in tutti i suoi aspetti dinamico-relazionali, sia che venga allegato come danno fisico alla salute (art. 32 Cost.), che come danno da peggioramento della qualità della vita, lesione del diritto alla serenità e tranquillità familiare (art. 2, 29 e 30 Cost.), alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza e in generale lesione dei diritti inviolabili della persona, incisa nella sua dignità, così come garantiti dagli artt. 2 e 3 Cost. 

Le voci del danno non patrimoniale

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Chiarito che le tipologie di danno (biologico, morale, esistenziale, ecc.) rispondono solo a esigenze descrittive e non corrispondono a distinte categorie di danno non patrimoniale, che resta un unicum, analizziamoli ora separatamente. 

Il danno biologico

Il danno biologico è la lesione dell'integrità fisica e psichica del soggetto, medicalmente accertabile, risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato. 

Vai alla risorsa per il calcolo del danno biologico

Il danno morale

Il danno morale è rappresentato dalla sofferenza subita dal soggetto dopo le lesioni fisiche e comprende ansie, sofferenze psichiche e non, angoscia, stati di afflizione, patemi d'animo. Con il termine di danno morale (pretium doloris) si intende risarcire il dolore fisico e non, lo spavento, l'emozione, cioè tutti quei danni che non ledono il patrimonio della persona, ma che non rientrano, neppure nel danno biologico. 

Le note sentenze delle SU del 2008 hanno definito il danno morale "quale patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore (danno morale soggettivo)", escludendo che tale formula possa individuare "un'autonoma sottocategoria di danno". 

Come precisano inoltre le Cass. S.U., n. 26972/2008 tale sofferenza non è "necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo, superando pertanto la tesi che restringeva o limitava la categoria del danno non patrimoniale alla mera figura del cd. danno morale soggettivo transeunte." 

Successivamente alle pronunce del 2008, il danno morale viene definito dal legislatore anche come "sofferenza e turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona"; "pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sè considerato". 

Ne discende che la definizione del danno morale, connotata di significati ulteriori rispetto al mero patema d'animo, alla sofferenza interiore o perturbamento psichico, secondo l'accezione accolta dalle SS.UU. del 2008 e dalla giurisprudenza successiva, consiste nella "lesione della dignità o integrità morale, massima espressione della dignità umana e che lo stesso “assume specifico e autonomo rilievo nell'ambito della composita categoria del danno non patrimoniale, anche laddove la sofferenza interiore non degeneri in danno biologico o in danno esistenziale" (Cass. n.1361/2014).  

Vedi anche articoli e sentenze sul danno morale   

Il danno esistenziale

Il danno dinamico-relazionale o esistenziale trova la fonte del suo risarcimento nella distinzione operata nell'art. 612-bis del codice penale, dove rilevano due momenti della sofferenza: il dolore interiore (danno morale) e la significativa alterazione della vita quotidiana (danno esistenziale). Esso consiste nella lesione di diritti o interessi, costituzionalmente protetti, inerenti alla persona umana, diversi dalla salute. 

Il danno esistenziale è in sostanza la forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere (c.d. attività realizzatrici), non causata da una compromissione dell'integrità psicofisica, ovvero il pregiudizio corrispondente alla modificazione peggiorativa della sfera personale del danneggiato, come insieme di attività attraverso le quali egli realizza la propria individualità, o, ancora, l'impossibilità di rispettare gli impegni quotidiani della propria agenda e conseguentemente doverla sconvolgere, nonché il pregiudizio conseguente alla lesione dei diritti inviolabili dell'uomo e il demansionamento del lavoratore subordinato (Cass. S.U. n. 6572/2006).  

Si veda anche la raccolta di articoli sul danno esistenziale

Il danno parentale

La perdita del rapporto parentale è un danno che va a minare l'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 Cost e che normativamente si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. 

Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto però non coincide con la lesione dell'interesse protetto. Esso consiste nella privazione di un valore personale, costituito "dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare. Perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto" (Cass. n. 12124/2003). 

Trattasi di un danno-conseguenza, diverso dal danno morale soggettivo contingente, che può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento. 

Il danno da morte

Il danno tanatologico invece, che si realizza quando la persona vive con consapevolezza l'imminente fine della vita, viene riconosciuto dalla giurisprudenza solo quando si accerta che la vittima ha sofferto un dolore di natura psichica, viene invece escluso quando la stessa decede immediatamente o rimane in coma fino al decesso, perché in queste condizioni si presume che lo stesso non avverta sofferenza. 

Le S.U. con la sentenza n. 26972/08 hanno stabilito che la sofferenza patita dalla vittima deve essere risarcita sotto il profilo del danno morale e non del danno biologico. Con la sentenza n. 1361/2014, la Suprema Corte riconosce il danno da perdita della vita, tutelato dall'art. 2 Cost., quale bene supremo dell'individuo, come voce di danno diversa dal danno alla salute, dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale. 

Vedi anche Calcolo del danno da morte e Articoli sul danno da morte

L'onere della prova del danno alla persona

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La non patrimonialità del danno alla persona comporta che il ristoro pecuniario non corrisponda all' esatta commisurazione del pregiudizio, imponendosi pertanto una valutazione equitativa (v., ex multis, Cass. S.U. n. 26972/2008) al fine di determinare "la compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio" che "l'ambiente sociale accetta come compensazione equa" e condotta "con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione" (Cass. n. 1361/2014), seppur alla stregua della necessità di "ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre" (Cass. S.U. n. 26972/2008). 

Il danno, in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa. L'onere della prova dei danni lamentati, dell'evento e del nesso di causalità gravano infatti sul danneggiato, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. 

Il danno non patrimoniale deve pertanto essere sempre allegato e provato, con riferimento al danno futuro e a quello morale. La prova, può essere data anche per presunzioni, superabili con la prova del contrario, ma il danneggiato, deve, comunque, allegare, alla propria domanda risarcitoria tutte le circostanze e i fatti utili ad apprezzare la lesione patita. 

Criteri di liquidazione del danno alla persona

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I criteri di liquidazione del danno sono i seguenti:

  • tabellare, dato dal prodotto tra il grado di invalidità, il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età del danneggiato ed un reddito medio figurativo;
  • del valore-punto, che prevede l'assegnazione di una somma fissa e uguale per tutti per ogni punto di invalidità biologica;
  • equitativo, che impone la valutazione di tutte le specifiche circostanze del caso concreto e delle condizioni del danneggiato. 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5243/2014 precisa che possono costituire un valido criterio di riferimento, ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., per le macrolesioni (superiori al 10%), le tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano

Per le microinvalidità, si fa riferimento alla disciplina normativa.   

Il danno alle persone giuridiche

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La risarcibilità del danno non patrimoniale, inteso come ogni pregiudizio di natura non economica derivante da lesioni di valori inerenti alla persona, prerogativa delle persone fisiche, non ha impedito la sua estensione anche alle persone giuridiche. Il danno non patrimoniale riconosciuto ad un soggetto collettivo si configura ogni volta che un comportamento esterno o interno incida sulla reputazione e sull'immagine dello stesso. 

L'uniformità della tutela risarcitoria per lesioni di diritti non patrimoniali, fra persone fisiche e giuridiche va attribuita alla sentenza n. 12929/2007 della Suprema Corte di Cassazione. 

In seguito con la sentenza n. 355/2010, la Corte Costituzionale stabilisce che il danno all'immagine della P.A., ossia il pregiudizio arrecato alla rappresentazione che essa ha di sé in conformità al modello delineato costituzionalmente, ha valenza non patrimoniale e trova la sua fonte di disciplina nell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 97 Cost., che impone la costruzione, sul piano legislativo, di un modello di amministrazione pubblica che ispiri la sua azione al rispetto dei principi generali di efficacia, efficienza e imparzialità. 

Deve, pertanto, ritenersi esistente, salvo eccezioni, il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo connesso a turbamenti di carattere psicologico, subito dalle persone giuridiche e risarcibile sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. 

Il richiamo alle "formazioni sociali" operato dalla Costituzione è il passaggio attraverso il quale viene introdotta anche la persona giuridica nel novero dei soggetti tutelabili. 

La fattispecie di danno non patrimoniale comprende diritti immateriali della personalità, compatibili con l'assenza di fisicità (quali l'esistenza, i diritti all'immagine, alla reputazione, all'identità storica, culturale e politica), costituzionalmente protetti, e si configura anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale (Cass. S.U. n. 26972/2008; Cass. n. 5481/2014). 

Il danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche si inquadra come danno-conseguenza con onere probatorio gravante sul danneggiato, che è tenuto a fornire la prova specifica dei pregiudizi subiti, avvalendosi anche dello strumento delle presunzioni.

Approfondimenti guide: 

Data aggiornamento: 8 febbraio 2022