Il diritto agli alimenti

Una delle questioni più delicate, in caso di separazione e divorzio, è quella relativa agli obblighi patrimoniali e in particolare agli alimenti e al mantenimento. Spesso utilizzati come sinonimi, sebbene entrambi fondati sul principio di solidarietà familiare, sono due diritti giuridicamente diversi

Cos'è il diritto agli alimenti

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L'obbligazione alimentare, meglio nota come "diritto agli alimenti" (artt. 433 e segg. c.c.) consiste in una prestazione a carattere patrimoniale effettuata da un soggetto obbligato all'interno del gruppo familiare, nei confronti del familiare che versi in stato di bisogno.

Dato il carattere personale e patrimoniale speciale, è un diritto indisponibile, irripetibile e incedibile, non può formare oggetto di pignoramento, rinunzia o transazione e non è soggetto a prescrizione.

Presupposti e requisiti

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I presupposti essenziali affinché sorga il diritto agli alimenti sono:
  • lo stato di bisogno oggettivo dell'alimentando (ovvero la mancanza o insufficienza dei mezzi necessari per soddisfare le esigenze fondamentali di vita);
  • l'incapacità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento economico (perché sprovvisto di redditi e non in grado di procurarseli);
  • la capacità economica dell'obbligato (tale da poter sopportare l'onere degli alimenti);
  • il vincolo relazionale (individuato per legge).

In mancanza degli elementi costitutivi, valutati caso per caso in base alle condizioni soggettive e oggettive delle parti, il diritto non può sorgere.

I soggetti obbligati

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Obbligati alla prestazione alimentare sono (ex art. 433 c.c.) le persone legate da vincolo di parentela, adozione o affinità con l'alimentando secondo un vero e proprio ordine gerarchico in base all'intensità del vincolo (coniuge, figli, genitori, ascendenti, affini, fratelli, donatari).

L'elenco dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti è tassativo e la legge prevede che l'alimentando si debba rivolgere all'obbligato più prossimo e solo in caso di impossibilità procedere con gli obbligati di grado più remoto.

La prestazione alimentare

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Il contenuto dell'obbligazione alimentare viene determinato sulla base delle condizioni economiche dei soggetti coinvolti, al fine di creare un equilibrio tra le due situazioni, garantendo in ogni caso una vita dignitosa all'alimentando (vitto, alloggio, cure mediche).

L'adempimento dell'obbligo può consistere, alternativamente e a discrezione del creditore, in un'obbligazione in natura (ad es. accoglimento nell'abitazione dell'obbligato) oppure nella corresponsione di una somma periodica (in genere mensile) in denaro.

In caso di divergenze tra le parti, spetta al giudice decidere modo e misura degli alimenti, fissando nell'attesa, il versamento di un assegno provvisorio.

Modifiche ed estinzione dell'obbligo di alimenti

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La prestazione alimentare è soggetta a variazioni nel tempo: dovendo adeguarsi, infatti, allo stato di bisogno e alle capacità economiche dell'obbligato, può essere ridotta, aumentata o cessata, per decisione del giudice su istanza della parte interessata (art. 440 c.c.).

L'obbligazione alimentare può anche estinguersi per: morte dell'alimentando o dell'alimentante; venir meno del presupposto dello stato di bisogno dell'alimentando o della possibilità economica dell'alimentante; nuove nozze del coniuge (in caso di alimenti dovuti dagli affini); pena accessoria per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

Diritto agli alimenti e diritto al mantenimento

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Se gli alimenti consistono in un ausilio economico finalizzato a fornire, alla parte più debole, i mezzi adeguati per condurre una vita dignitosa, il diritto al mantenimento è una prestazione molto più ampia che tiene conto anche del tenore di vita della famiglia di appartenenza e di un dovere di assistenza materiale imprescindibile. A

differenza del diritto agli alimenti, inoltre, il mantenimento: non è vincolato allo stato di bisogno né all'incapacità di provvedere al proprio sostentamento; spetta al coniuge che non ha avuto responsabilità nella separazione (mentre gli alimenti vengono elargiti anche in caso di addebito); è sempre rinunciabile da parte del beneficiario. 

Data: 31 luglio 2020

Vedi anche:
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