L'accollo

Cos'è l'accollo, quale la causa e le tipologie

Un terzo può assumere un debito altrui, modificando così il soggetto passivo di un'obbligazione, mediante un accordo con il debitore. Tale accordo, espressamente disciplinato dal codice civile all'art. 1273, prende il nome di "accollo". 

Cos'è l'accollo

L'accollo consiste in una convenzione tra il debitore originario (accollato) e il terzo (accollante) mediante la quale quest'ultimo si obbliga a pagare il debito assunto dall'altro verso il creditore (accollatario).

 

La causa dell'accollo

L'accollo è un negozio giuridico caratterizzato da una propria causa, autonoma rispetto a quella del rapporto sottostante, potendo assumere diverso contenuto, stante il generale principio dell'autonomia privata e finanche i connotati dell'intento liberale (cfr. Cass. N. 861/1992; Cass. N. 4618/1983).

Le ragioni che spingono a stipulare un accollo sono molteplici: una delle più ricorrenti è l'accollo, da parte dell'acquirente di un immobile, dell'ipoteca (costituita dall'alienante, ad esempio, a garanzia del mutuo) gravante sullo stesso. In tal modo, l'acquirente (che assume la veste dell'accollante) paga al venditore (accollato) la differenza tra il prezzo pattuito per l'immobile e la somma oggetto dell'accollo, appropriandosi così del debito nei confronti della banca (creditore accollatario) (cfr. Cass. N. 8442/1998).

 

Tipi di accollo

L'accollo può essere: 

- interno 

e in tal caso il creditore, pur potendo venire a conoscenza dell'operazione, ne rimane estraneo;

- esterno 

ossia con l'accordo del creditore.

Nel primo caso, il negozio si configura come "bilaterale" tra il debitore originario e il terzo, per cui il rapporto si esaurisce tra i due soggetti, senza produrre effetti giuridici nei confronti del creditore (Cass. N. 4604/2000; Cass. N. 6936/1996).  

Nel secondo (accollo esterno), disciplinato dall'art. 1273 c.c., l'adesione del creditore rende irrevocabile la stipulazione dell'accollo a suo favore. 

Possono a questo punto verificarsi due ipotesi: 

accollo cumulativo

il debitore originario rimane obbligato in solido con il terzo (cfr. Cass. n. 9982/2004); 

accollo liberatorio

il creditore consente alla liberazione del debitore, mediante dichiarazione espressa o se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione (Cass. n. 1352/2012).

In ogni caso, il terzo rimane obbligato verso il creditore che ha aderito all'accordo, nei limiti in cui ha assunto il debito, potendo opporre al primo "le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta" (art. 1273, 4° co., c.c.).