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Veicolo estero privo di assicurazione o con targa falsa

I danni alle persone e alle cose cagionati da un veicolo estero sono risarciti dal F.G.V.S. ogniqualvolta il mezzo non sia assicurato o abbia una targa non corrispondente al veicolo stesso

Obbligo di assicurazione per i veicoli esteri

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I veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri, quando si trovano a circolare temporaneamente nel territorio italiano, devono assolvere, per tutta la durata della permanenza nella Repubblica, all'obbligo di assicurazione. Tale prescrizione è dettata espressamente dall'articolo 125 del codice delle assicurazioni private, che la estende anche ai natanti stranieri soggetti all'obbligo di assicurazione e ai motori amovibili di qualsiasi potenza muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero.
Se il veicolo estero provvisto di assicurazione cagiona un sinistro, la competenza ad occuparsi delle pratiche risarcitorie è dell'UCI - ufficio centrale italiano. 
Ma cosa accade se l'obbligo assicurativo non è rispettato?

Veicoli esteri non assicurati e Fondo di garanzia

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I danni cagionati da un veicolo estero posto in circolazione nel territorio italiano senza un'idonea copertura assicurativa sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che ristora sia i danni alla persona che i danni alle cose derivanti dal sinistro.
Il risarcimento, in ogni caso, non può eccedere i massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo 128 del codice delle assicurazioni private per i veicoli appartenenti alla medesima categoria cui appartiene anche il mezzo che ha causato il danno.

Veicoli con targa falsa

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Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, entro i medesimi limiti di massimale, interviene anche in un'ulteriore ipotesi in cui il sinistro avvenuto in Italia coinvolga un veicolo estero: il Fondo, in particolare, garantisce il risarcimento dei danni alla persona e dei danni alle cose ogniqualvolta gli stessi siano stati cagionati da un veicolo estero la cui targa sia falsa, ovverosia non sia corrispondente o non sia più corrispondente allo stesso veicolo.

Aggiornamento: 31 gennaio 2018