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La mediazione nell'infortunistica stradale

Guida sull'infortunistica stradale
Il d.lgs n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ha introdotto l'obbligo del previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione anche in caso di richiesta danni conseguente alla circolazione di veicoli o natanti. Tale previsione normativa impone a coloro che intendano avanzare in giudizio pretese risarcitorie relative ad una controversia in materia di risarcimento danni relativa alla circolazione di veicoli o natanti debba preliminarmente esperire il tentativo obbligatorio di mediazione. Le conseguenze in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione ha importanti conseguenza sul piano della ripartizione delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 116 cpc. La riforma ha imposto precisi obblighi in capo al difensore che sarà tenuto ad informare il proprio assistito della necessità di avvalersi del procedimento di mediazione avendo cura di specificare le agevolazioni fiscali che il legislatore ha disposto per questo tipo di procedura.

Il difensore nell'informare il cliente ti questa necessità dovrà farlo per iscritto, mediante documento che deve essere sottoscritto dall'assistito ed allegato all'atto introduttivo del giudizio. Quest'ultima omissione è rilevabile di ufficio e la mancata violazione degli obblighi di cui sopra determina l'annullabilità del contratto tra avvocato e cliente