Sei in: Home » Guide Legali » Infortunistica stradale » Infortunistica: il tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità

Incidenti: mediazione quale condizione di procedibilità

Guida sull'infortunistica stradale
Il tentativo di mediazione, per effetto della richiamata riforma  diviene così condizione di procedibilità della domanda giudiziale finalizzata alla tutela risarcitoria. 
L'eventuale improcedibilità, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione  dovrà essere eccepita dal convenuto in giudizio, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza. Se il giudice rileva che la mediazione, pur iniziata non è ancora conclusa, dovrà provvedere a  fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine entro il quale il procedimento deve considerarsi concluso. Il Giudice che invece  rilevi il mancato esperimento della mediazione  dovrà fissata una successiva udienza dopo la scadenza del termine entro il quale il procedimento di mediazione dovrà considerarsi concluso, assegnando alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione del tentativo di mediazione. Il ricorso alla procedura di mediazione non preclude la concessione di provvedimenti cautelari ed urgenti o la trascrizione della domanda giudiziale. 
Talvolta il contratto o l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione. In tali casi se il tentativo di mediazione non risulti esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, deve assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e provvede a fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine entro il quale il procedimento di mediazione deve essere concluso. La domanda di mediazione in simili ipotesi deve presentarsi all'organismo di indicato dalla clausola a condizione che questo sia iscritto nell'apposito registro degli organismi di mediazione. Alle parti tuttavia non è precluso di individuare concordemente un organismo di mediazione diverso. Per quanto riguarda gli effetti conseguenti alla presentazione della domanda di mediazione. La sua comunicazione alla parte avversa produce infatti gli stessi effetti della presentazione della domanda giudiziale essa inoltre impedisce la decadenza del diritto. In tale ultima ipotesi tuttavia nel caso in cui il tentativo di mediazione non abbia esito positivo la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza che decorre dal deposito del verbale di mancata conciliazione. Da punto di vista procedurale alla mediazione non sottendono particolari regole in quanto gli atti non sono sottoposti a particolari formalità per le quali si demanda a quanto previsto dai regolamenti dei singoli organismi di mediazione i quali dovranno garantire in ogni caso la riservatezza del procedimento di mediazione e garantire modalità di nomina del mediatore che ne assicurino l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. In ogni caso la domanda di mediazione deve essere presentata per iscritto all'organismo adito e la competenza farà capo all'organismo adito per primo. Nell'istanza devono essere indicate l'organismo adito, le parti, l'oggetto e le ragioni delle pretese avanzate. Il legislatore ha inoltre previsto un termine massimo entro il quale il procedimento di mediazione deve essere portato a compimento fissato in quattro mesi decorrenti a partire dalla data di deposito della domanda. Si tratta di termine non soggetto a sospensione feriale . Una volta presentata la domanda di mediazione viene designato il mediatore e fissato il primo incontro. La domanda di mediazione e la data per lo svolgimento del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione a cura e spese della parte istante. Come già detto non sono state dettate formalità particolari per ciò che concerne lo svolgimento della procedura di mediazione ferma rimanendo la necessità che il mediatore si adoperi al fine di raggiungere un accordo per la definizione della controversia insorta. La dove il procedimento di mediazione non giunta a buon termine tuttavia le dichiarazioni e le informazioni rese non potranno essere utilizzate nel giudizio ed il mediatore non potrà essere chiamato e deporre su quanto appreso in sede di mediazione. Se nell'ambito del procedimento di mediazione viene raggiunto un accordo nel viene redatto un processo verbale, se invece l'accordo non viene conseguito, il mediatore può formulare una proposta( su concorde richiesta delle parti) dopo averle adeguatamente edotte delle conseguenze che tale proposta può determinare in sede giudiziale di liquidazione delle spese di lite. Ferme rimanendo le prescrizioni di cui all'art. 92 e 96 cpc il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta la proposta successive alla formulazione della proposta, condanna la parte vincitrice al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, condanna la parte vincitrice alle spese per l' indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto agli esperti. La proposta di conciliazione viene comunicata alle parti in forma scritta che faranno prevenire l'accettazione o il rifiuto entro sette giorni, la proposta non potrà contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente. In caso di adesione all'accordo di conciliazione viene formato un processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Nell'accordo è possibile prevedere che in ipotesi di ogni violazione o di ogni inadempimento venga corrisposta una somma. Nel caso in cui la conciliazione non riesca il mediatore è comunque chiamato a redigere un processo verbale che viene depositato presso l'organo di conciliazione medesimo. Il verbale di conciliazione può essere poi omologato con decreto del presidente del tribunale del cui circondario ha sede l'organismo adito e così costituirà titolo esecutivo per dar corso ad esecuzione forzata.