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Il foro competente nelle cause da sinistri stradali

Guida sull'infortunistica stradale

Alle cause per il risarcimento del danno subito a seguito di un incidente si applicano gli articoli 18, 19 e 20 c.p.c.

Foro competente: le alternative per il danneggiato

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Nel promuovere un'azione per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza di un sinistro stradale, l'attore ha davanti a sé una triplice alternativa: potrà infatti rivolgersi sia al giudice del luogo dove ha residenza o dimora il responsabile civile, sia al giudice del luogo dove ha sede la compagnia di assicurazione convenuta, sia, infine, al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione (e quindi dove si è verificato il sinistro).

La competenza territoriale nel codice di rito

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Ai sinistri stradali, infatti, si applicano i normali criteri di competenza previsti dagli articoli 18, 19 e 20 del codice di procedura civile. 

L'articolo 18, nel dettaglio, con riferimento alle persone fisiche stabilisce la regola generale per cui la competenza è quella del giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, quella del giudice del luogo ove tale soggetto ha la dimora.

L'articolo 19, invece, si occupa dei casi in cui il convenuto sia una persona giuridica (quale è l'assicurazione), stabilendo che in tali ipotesi è competente il giudice del luogo ove essa ha la sede o uno stabilmento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.

Infine, in forza di quanto previsto dall'articolo 20, in tutte le cause relative a diritti di obbligazione la competenza può essere anche quella del luogo in cui è sorta o deve eserguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Il giudice di residenza dell'attore

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In alcuni casi, la giurisprudenza ha esteso la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante da sinistro stradale anche dinanzi al giudice del luogo in cui l'attore ha la residenza.

Particolarmente significativa, sul punto, è la sentenza del Giudice di pace di Novara del 30 aprile 2012 che, esprimendosi su di un'eccezione di incompetenza territoriale formulata da un'assicurazione convenuta citata in giudizio dinanzi al giudice del luogo di residenza del danneggiato, ha affermato che "l'art. 20 cpc in tema di diritti di obbligazione prevede tra i fori alternativamente competenti il foro del luogo ove il danno si è verificato e quello del luogo ove l'obbligazione deve essere adempiuta. Trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro, ai sensi dell'art. 1182 comma 3 cpc l'obbligazione dovrà essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, vale a dire ... ove l'attrice risiede".

Aggiornamento: 5 marzo 2018