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Società cooperative

Le cooperative sono società che si caratterizzano, rispetto alle altre, per il fatto che il loro scopo non è di lucro, ma prevalentemente mutualistico.

Cooperative: cosa sono

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Le cooperative sono società a tutti gli effetti, per le quali il codice civile detta una disciplina specifica, completata dalle norme che regolamentano la società per azioni o la società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Come le società di capitali, anche le società cooperative sono dotate di personalità giuridica e rispondono delle obbligazioni sociali esclusivamente con il proprio patrimonio. Esse, in buona sostanza, godono di autonomia patrimoniale perfetta.

La partecipazione sociale è rappresentata da quote o azioni (a seconda che alla cooperativa si applichino le norme sulle s.r.l. o sulla s.p.a.), il cui valore in capo al singolo socio persona fisica non può essere superiore a 100mila euro.

La caratteristica principale del capitale di tali società sta nel fatto che esso non è fisso ma variabile e ciò al fine di agevolare l'entrata e l'uscita dei soci svincolandole dalla modifica dell'atto costitutivo.

Organi

Sono organi della società cooperativa:

  • l'assemblea,
  • il consiglio di amministrazione,
  • in determinati casi, il collegio sindacale. 

Lo scopo delle cooperative

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Lo scopo delle cooperative consiste nel fornire ai soci beni, servizi e lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero nel mercato, pur con la possibilità di fornire ai terzi le stesse prestazioni offerte ai soci alle condizioni normali di mercato e con lo scopo di produrre utili.

Resta in ogni caso incompatibile con lo scopo mutualistico la totale distribuzione degli utili tra i soci. 

Come costituire una cooperativa

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La costituzione delle cooperative avviene per atto pubblico e tra almeno nove soci.

E' possibile costituire una cooperativa anche tra tre soci se questi sono persone fisiche (o anche società semplici nel caso di attività agricola) e sono adottate le norme che regolano la società a responsabilità limitata.

I soci

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I soci di società cooperativa si distinguono in due categorie: i soci cooperatori e i soci finanziatori.

In particolare:

  • i soci cooperatori sono quelli che, fornendo alla società il proprio lavoro, beni o servizi, sono direttamente coinvolti nello scambio mutualistico;
  • i soci finanziatori sono quelli che rimangono esclusi dallo scambio mutualistico, limitandosi a sottoscrivere gli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società.

L'ammissione di nuovi soci è deliberata su domanda dagli amministratori, valutando il rispetto dei requisiti previsti dall'atto costitutivo.

Recesso, esclusione e morte del socio

Dalla cooperativa si può recedere in ogni momento comunicando la propria intenzione con raccomandata agli amministratori, che ne valutano i presupposti.

Al ricorrere di determinate condizioni, inoltre, gli amministratori o l'assemblea deliberano l'esclusione del socio. Ciò avviene in caso di:

  • gravi inadempienze, 
  • mancanza o perdita dei requisiti previsti per l'instaurazione del rapporto sociale,
  • mancato o incompleto pagamento delle azioni o delle quote sottoscritte,
  • interdizione, inabilitazione o condanna che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici,
  • inidoneità a svolgere l'opera conferita, 
  • fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

In caso di morte del socio, la sua quota viene liquidata agli eredi a meno che questi ultimi non siano in possesso dei requisiti per partecipare alla società e l'atto costitutivo contempli tale ipotesi. 

Le cooperative a mutualità prevalente

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Tra le cooperative, una disciplina particolare interessa quelle a mutualità  prevalente, che, rispetto alle altre, godono di agevolazioni aggiuntive sul piano tributario e lavoristico.

Rientrano in tale categoria le cooperative in cui ricorrono i due seguenti presupposti:

  • lo statuto prevede una limitazione della distribuzione di utili e riserve tra i soci;
  • l'attività è svolta prevalentemente a favore dei soci o con l'utilizzo prevalente della prestazione lavorativa di questi ultimi o dei beni e servizi dagli stessi apportati (configurandosi, a seconda dei casi, come cooperativa di consumo, di lavoro o di produzione e lavoro).

Per le società cooperative a mutualità prevalente è prevista la necessaria iscrizione in un apposito albo. 

Le mutue assicuratrici

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Le società cooperative si estrinsecano in varie tipologie (cooperative di consumo, sociali, agricole, di credito, di produzione e lavoro, di trasporto, edilizie, editoriali), ma da esse vanno tenute distinte le mutue assicuratrici.

Queste ultime, infatti, sono delle società mutualistiche che operano nel settore assicurativo e alle quali il codice civile dedica un apposito capo.

Disciplina delle mutue assicuratrici

Nelle mutue assicuratrici l'atto costitutivo è anzitutto contratto di assicurazione; esso è soggetto a pubblicità ma la forma scritta è richiesta solo a fini di prova. La loro caratteristica principale sta nel fatto che la qualità di socio si acquista assicurandosi presso di esse, con la conseguenza che il rapporto sociale e quello assicurativo devono necessariamente coincidere.

E' prevista la costituzione non di un capitale sociale, ma di un fondo di garanzia alimentato dalle contribuzioni dei soci/assicurati e dai conferimenti speciali effettuati dai cosiddetti soci sovventori.

Per il resto, alle mutue assicuratrici si estende la disciplina prevista per le cooperative, in quanto compatibile. Esse, inoltre, sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e ai controlli previsti per l'esercizio dell'assicurazione. 

Data: 30 ottobre 2020