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Le invenzioni

Avv. Valeria Zeppilli - La disciplina delle invenzioni del prestatore di lavoro deroga la disciplina generale in quanto permette, in determinate ipotesi e a determinate condizioni, di spostare automaticamente la titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione in capo al datore di lavoro. 
Ciò al fine di controbilanciare il rischio economico che il datore di lavoro si assume nell'inserire come oggetto del contratto di lavoro lo svolgimento di attività inventiva. 

Tipologia di invenzioni

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Le invenzioni del prestatore di lavoro possono essere suddivise, con conseguente diversa regolamentazione, in invenzioni di servizio, invenzioni aziendali e invenzioni occasionali.

Le invenzioni di serviziosono quelle realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro in cui l'attività inventiva costituisce oggetto del contratto ed è specificamente retribuita, come accade, ad esempio, per le prestazioni lavorative rese da coloro che sono impiegati negli uffici di ricerca e sviluppo. Il diritto a brevettare tali invenzioni spetta in via originaria al datore di lavoro, senza che sia riconosciuto alcun ulteriore compenso economico al lavoratore, il quale, comunque, ha diritto a vedersi riconosciuta la paternità dell'opera.

Le invenzioni aziendali, invece, sono quelle realizzate nell'esecuzione di un apposito contratto di lavoro, nel quale, tuttavia, non è prevista un'esplicita retribuzione per l'attività inventiva. Anche in tali casi il diritto al brevetto spetta al datore di lavoro ma il lavoratore è titolare, oltre che del diritto a vedersi riconosciuta la paternità dell'opera, anche di quello a percepire un equo premio, calcolato tenendo conto delle mansioni, della retribuzione, dell'eventuale contributo dell'organizzazione aziendale all'invenzione, dell'importanza dell'invenzione.

Le invenzioni occasionali, infine, sono quelle che, pur rientrando nel campo di attività del datore di lavoro, non sono, tuttavia, oggetto del contratto di lavoro. Laddove esse siano sviluppate dal lavoratore, ad esso spetterà, oltre al diritto di paternità dell'invenzione, anche il diritto di sfruttamento economico della stessa, permanendo, in ogni caso, in capo al datore di lavoro un diritto di prelazione per l'uso dell'invenzione, l'acquisto del brevetto o la brevettazione all'estero.

La ricerca in università e negli enti pubblici di ricerca

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La disciplina sinora enunciata non si applica nel caso in cui l'invenzione sorga nell'ambito di un rapporto di lavoro di ricerca nell'università e negli enti pubblici di ricerca. In tali casi, infatti, i diritti derivanti dall'attività inventiva spettano al ricercatore, il quale soltanto è abilitato a richiedere il brevetto.

Inoltre, i proventi dello sfruttamento economico dell'invenzione spettano al ricercatore in misura non inferiore al 50% e non superiore all'ammontare stabilito dall'università o dall'ente pubblico per cui lavora.

Occorre specificare che talvolta le disposizioni generali sulle invenzioni dei dipendenti trovano applicazione anche in queste specifiche ipotesi. Ciò avviene, nel dettaglio, nel caso in cui le invenzioni sviluppate nell'ambito di un rapporto di lavoro con l'università siano sorte in riferimento ad accordi di cooperazione con soggetti esterni.

In ogni caso, si ritiene che anche in questa particolare ipotesi il ricercatore mantenga il suo diritto a ricevere almeno il 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione.