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Impresa collettiva e impresa pubblica

Avv. Valeria Zeppilli - In base alla natura dell'impresa, oltre a quella individuale privata possono configurarsi le tipologie di impresa collettiva e impresa pubblica. 

L'impresa collettiva

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L'esercizio collettivo di un'attività di impresa avviene tipicamente attraverso le società. Esse si distinguono in società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni. Mentre alla prima tipologia sociale è precluso l'esercizio dell'attività commerciale, tutte le altre possono essere utilizzate per esercitare attività di impresa sia agricola che commerciale, senza che peraltro ciò costituisca un discrimine per l'applicazione della disciplina dell'imprenditore commerciale. Tale disciplina, infatti, si applica alle società diverse da quella semplice a prescindere da quale sia l'attività svolta; nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice, però, l'applicazione di parte della disciplina dell'imprenditore commerciale è limitata solo ad alcune categorie di soci.

Occorre specificare che le società non costituiscono l'unica modalità per esercitare l'impresa in forma collettiva, in quanto a tal fine è possibile anche costituire fondazioni, associazioni, consorzi e gruppi europei di interesse economico.

L'impresa pubblica

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L'esercizio di un'attività di impresa può avvenire anche con la partecipazione dello Stato e degli altri enti pubblici. A seconda di come si configuri tale partecipazione, si possono avere imprese-organo, enti pubblici economici e società a partecipazione pubblica.

L'impresa-organo è quella tipologia di impresa pubblica che esercita un'attività imprenditoriale sotto lo stretto controllo e nel rispetto delle direttive dell'amministrazione di appartenenza. E' proprio quest'ultima, del resto, a farsi carico delle conseguenze economiche della cattiva o infruttuosa gestione dell'impresa-organo, la quale non è, quindi, soggetta al rischio di impresa. Tuttavia l'attività dell'impresa-organo non è imputata direttamente all'ente di appartenenza e tale tipologia di impresa pubblica ha autonomia contabile, finanziaria e di gestione, legittimazione di diritto sostanziale e processuale e propri dipendenti. La sua organizzazione e la sua attività sono rette dal diritto amministrativo.

L'ente pubblico economico, a differenza dell'impresa-organo, oltre che di autonomia patrimoniale e di propri dipendenti è dotato anche di personalità giuridica, configurandosi come un ente separato rispetto all'apparato burocratico della Pubblica Amministrazione. In buona sostanza esso agisce come un vero e proprio imprenditore e non è dotato né di autarchia nei rapporti esterni né di autonomia normativa. Tenendo conto di ciò, la sua natura pubblica viene da taluni ricondotta al fatto che il suo capitale è di appartenenza pubblica, che la nomina degli organi spetta in tutto o in parte ai Ministeri competenti e che esso è sempre sottoposto al controllo della Corte dei conti. Altri, invece, ritengono che la natura pubblica di tale ente sia connessa al fatto che esso non può fallire né può estinguersi per propria volontà e al fatto che esso ha un seppur minimo potere di autotutela e autorganizzazione. Generalmente l'ente pubblico economico viene costituito per finalità operative o di gestione della partecipazione in altre imprese. La sua organizzazione è retta dal diritto amministrativo mentre la sua attività è retta prevalentemente (anche se non totalmente) dal diritto privato.

La società per azioni a partecipazione pubblica, infine, è una società costituita nelle forme previste dal diritto privato ma controllata dalla pubblica amministrazione, come un qualsiasi azionista privato, in forza della propria partecipazione totale o comunque rilevante al capitale sociale. Anch'essa, come l'ente pubblico economico, è dotata di personalità giuridica. Rispetto alla disciplina prevista dal Codice Civile è sottoposta a norme particolari che pongono limiti speciali con riferimento al numero e ai compensi di amministratori e sindaci. In ogni caso sia la sua organizzazione che la sua attività sono rette dal diritto privato.