Termini e forme speciali di notificazione e abbreviazione dei termini. Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini

L’art. 52 disciplina forme speciali di notificazione. Il comma 1 precisa espressamente che i termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori. Inoltre, il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax (art. 151 del c.p.c.) Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento viene prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Tale proroga si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato. Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo. In caso di urgenza, su istanza di parte, il presidente del tribunale può, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di  camere  di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase. Il secondo comma dell’art. 53 stabilisce che il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, e' notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai contro interessati. Il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto. 
L’art. 54 disciplina il caso di autorizzazione eccezionale da parte del collegio, della presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti. quando la produzione nel termine  di legge risulta estremamente difficile. I termini processuali sono comunque sospesi dall’1 agosto al 15 settembre, ad eccezione del procedimento cautelare.