Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria

L’art. 69 prevede che la surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all’esecuzione della prova  viene  disposta  con   provvedimento del presidente, anche se la  delega  è stata posta in essere con  ordinanza collegiale.