Riserva facoltativa di appello. Nuove domande ed eccezioni. Rimessione al primo giudice e rimessione al primo giudice.

L’art. 103 del codice stabilisce che avverso le sentenze non definitive è proponibile l’appello o la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l’appello e depositato nei successivi trentagiorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale. Come stabilito dall’art. 104, non possono essere proposte nuove domande (divieto di nova), fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio. Tuttavia, possono essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa. Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, il secondo comma dell’art. 103, precisa che non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della  causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Infine, possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati. A norma dell’art. 105, in alcuni casi tassativi, il Coniglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto e cioè nel caso in cui sia mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, o quando dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l’estinzione o la perenzione del giudizio. Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di  consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3 e cioè i termini vengono dimezzati rispetto a quelli previsti dal rito ordinario. In ogni caso in cui il Consiglio di Stato annulla la sentenza o l’ordinanza con rinvio della causa al giudice di  primo grado, si applica l'articolo 8, comma 2, delle norme di attuazione (ordine di fissazione dei ricorsi: “Il presidente può derogare al criterio cronologico per ragioni d'urgenza (…) nonché in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado”).